Cassazione Civile, Ordinanza n. 02329/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole secondo dispositivo. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamando l'intervenuta rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia originava da un'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune per il pagamento di somme indicate come saldo del prezzo di acquisto del suolo e saldo degli oneri di urbanizzazione, riferite a un immobile assegnato in proprietà ai privati e realizzato in zona P.E.E.P. I destinatari dell'ingiunzione proponevano opposizione, che veniva accolta in primo grado con annullamento del provvedimento. La Corte d'appello rigettava poi l'impugnazione principale del Comune. In Cassazione il Comune proponeva ricorso affidato a due motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava rinuncia al ricorso; i controricorrenti dichiaravano espressamente di non accettarla.
Norme richiamate
La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non costituisce fase autonoma del giudizio di cassazione; non vi è incompatibilità tra il magistrato che l'ha formulata e la partecipazione al collegio decidente.
La parte ricorrente aveva chiesto la decisione del ricorso a seguito di proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non trova applicazione quando interviene rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio anche se la controparte non la accetta, ferma restando la regolazione delle spese secondo soccombenza.
- La proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. non ha natura decisoria e non determina incompatibilità del magistrato che l'ha redatta a partecipare al collegio che decide il ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02267/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02268/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02270/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02284/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02289/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →