Sentenza n. 917/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, vigilanza Urbanistico-Edilizia del Comune di Moncalieri, avente ad oggetto "rimessa in pristino con demolizione opere realizzate senza previo rilascio di titolo abilitativo nell'unità immobiliare distinta al NCEU al Fg. -OMISSIS-ubicata in -OMISSIS-" del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa alla trasformazione abitativa di un sottotetto e a opere interne nell'appartamento sottostante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la qualificazione come abuso edilizio della suddivisione interna del sottotetto e dell'installazione di impianti elettrico, termico e idrico, sostenendo che le opere non avrebbero modificato la destinazione accessoria del locale e sarebbero state riconducibili alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA ai sensi dell'art. 6-bis del d.P.R. 380/2001, con applicazione della sola sanzione pecuniaria per omessa comunicazione. Ha dedotto violazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, violazione dell'art. 21 delle NTA del PRGC comunale, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Con il secondo motivo ha contestato la demolizione delle modeste opere interne realizzate nell'appartamento al terzo piano, consistenti nella diversa distribuzione degli ambienti mediante traslazione di tramezzi, sostenendo che esse non avevano inciso su superficie utile o volume e rientravano nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e non della demolizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: il TAR ha ritenuto che gli interventi nel sottotetto non riguardassero la sola distribuzione interna, poiché fotografie e sopralluogo evidenziavano finiture, serramenti, impianti, riscaldamento e servizi igienici propri di una destinazione abitativa. Il passaggio da sottotetto accessorio o deposito a spazio abitativo costituisce mutamento urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali autonome, soggetto a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 380/2001. È irrilevante che i locali siano effettivamente abitati, essendo sufficiente la modifica delle loro oggettive attitudini funzionali. Anche la disciplina comunale, sia nella versione previgente sia in quella introdotta dalla variante n. 78/2020, imponeva la conservazione della destinazione accessoria e vietava trasformazioni edilizie e impiantistiche finalizzate a rendere il sottotetto abitabile. L'ordinanza è stata quindi ritenuta legittima quanto al sottotetto, con la precisazione interpretativa che la demolizione deve riguardare soltanto le opere o porzioni di esse e gli impianti eccedenti quanto precedentemente assentito. Il secondo motivo è stato accolto: le opere interne dell'appartamento al terzo piano erano materialmente e funzionalmente autonome rispetto alla trasformazione abusiva del sottotetto, non incidevano su volume o superficie ed erano costituite da lievi modifiche distributive. Il principio della valutazione complessiva dell'abuso non consente di unificare opere riferibili a porzioni autonome e scindibili dell'immobile quando l'amministrazione non dimostri un collegamento materiale e teleologico tra esse. È stata pertanto annullata l'ordinanza nella parte relativa alla demolizione delle opere del piano terzo. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
La manutenzione straordinaria soggetta a CILA non ricorre quando le opere determinano un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso; per le sole opere interne autonome e prive di incidenza su volume e superficie può trovare applicazione il relativo regime.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome, quale la trasformazione di un sottotetto accessorio in spazio abitativo, richiede il permesso di costruire.
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale
Il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante anche senza opere edilizie, quando comporta l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale.
La sanzione demolitoria è applicabile agli interventi realizzati in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, nei limiti delle opere abusive effettivamente accertate.
La disciplina sanzionatoria richiamata dall'ordinanza deve essere applicata distinguendo gli abusi rilevanti dalle opere interne autonome e di minore consistenza.
art. 21 NTA del PRGC del Comune di Moncalieri
Il vincolo di non abitabilità e la disciplina dei sottotetti accessori non consentono trasformazioni edilizie o impiantistiche incompatibili con la conservazione della destinazione accessoria e finalizzate all'uso abitativo.
Il procedimento sanzionatorio edilizio è stato avviato mediante comunicazione all'interessato ai sensi delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale.
Massime di principio
- La trasformazione di un sottotetto da locale accessorio o deposito a spazio abitativo costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali autonome e richiede il permesso di costruire, anche quando non vi sia un accertamento dell'effettiva abitazione del locale, essendo sufficiente la modifica delle sue oggettive attitudini funzionali.
- La presenza nel sottotetto di finiture, impianti, riscaldamento e servizi igienici propri dell'uso abitativo costituisce elemento idoneo a dimostrare una trasformazione funzionale del locale, non riducibile a una mera diversa distribuzione interna soggetta a CILA.
- Un vincolo urbanistico di non abitabilità del sottotetto non impone soltanto il divieto di utilizzazione di fatto a fini abitativi, ma anche la conservazione della destinazione accessoria e il divieto di trasformazioni edilizie o impiantistiche incompatibili con tale destinazione.
- Il principio secondo cui l'abuso edilizio deve essere valutato complessivamente non consente di assoggettare a un'unica sanzione demolitoria opere riferibili a porzioni dell'immobile materialmente e funzionalmente autonome e scindibili, quando non sia individuato uno specifico collegamento materiale e teleologico tra gli interventi.
- La demolizione deve essere ordinata e interpretata con riferimento alle sole opere abusive effettivamente accertate, distinguendole dalle opere o dagli impianti già assentiti dal titolo edilizio.
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