Cassazione Civile, Ordinanza n. 31990/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della destinataria della cartella, di una cartella esattoriale fondata su più verbali di accertamento di violazioni al codice della strada. Nei gradi di merito l’opposizione era stata respinta: il Giudice di pace aveva rigettato il ricorso e il Tribunale aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente proponeva un unico motivo, contestando la ritenuta prova della notificazione dei verbali presupposti alla cartella. Sosteneva che i documenti in atti dimostrassero il contrario, perché per alcuni verbali la notifica sarebbe stata eseguita tramite consegna al portiere e l’ente avrebbe prodotto solo le successive comunicazioni informative, senza le ricevute di spedizione e ricezione; per gli altri verbali, inoltre, la ricorrente contestava che gli avvisi prodotti fossero idonei a dimostrare la rituale notificazione. La doglianza mirava quindi a censurare la valutazione documentale compiuta dal giudice di merito sulla regolarità delle notifiche presupposte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse descritto in modo chiaro la prova della notificazione di tre verbali mediante consegna al portiere, con deposito delle relate e delle comunicazioni informative, e degli altri cinque verbali mediante servizio postale con avvisi di ricevimento. La censura della ricorrente è stata giudicata una mera richiesta di diversa lettura delle risultanze documentali, senza riprodurre nel ricorso i documenti decisivi prodotti dall’ente e valutati dal giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando la notificazione è eseguita mediante consegna al portiere, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione accelerata in camera di consiglio e per la proposta del relatore, condivisa dal Collegio.
Per la notificazione a mezzo consegna al portiere è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità di avviso di ricevimento.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina richiamata è letta nel senso che, dopo la consegna dell’atto al portiere, basta la sola raccomandata informativa, senza specificazioni ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che si risolva in una mera diversa lettura delle prove documentali è inammissibile, se non viene specificamente trascritto o riprodotto il contenuto dei documenti decisivi posti a base della decisione impugnata.
- Quando la notifica di un atto viene eseguita mediante consegna al portiere, l’adempimento successivo richiesto dalla legge è l’invio della raccomandata informativa semplice, non essendo necessario l’avviso di ricevimento.
- La parte che contesta la ritualità della notificazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza e con gli atti valorizzati dal giudice di merito, non potendo limitarsi ad affermazioni alternative e generiche.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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