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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 32854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella esattoriale di Euro 42.385,03 relativa all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per il 2004, sostenendo di dover pagare l'imposta soltanto per i primi quattro mesi dell'anno, durante i quali aveva utilizzato gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. b), T.U.L.P.S. Gli apparecchi erano stati successivamente rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004. La contribuente riteneva quindi che l'imponibile forfettario annuo di Euro 2.500 dovesse essere frazionato in proporzione al periodo di effettivo utilizzo. L'AAMS ha contestato tale interpretazione, sostenendo che per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio l'imposta fosse dovuta per intero e in un'unica soluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'AAMS, relativi alla carenza o apparenza della motivazione della sentenza della CTR, ma ha accolto il terzo motivo, riguardante l'interpretazione della disciplina fiscale. Ha stabilito che l'imponibile medio forfettario di Euro 2.500 previsto per il 2004 per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. b), T.U.L.P.S. teneva già conto della loro dismissione obbligatoria entro il 31 maggio 2004 e non poteva essere ulteriormente frazionato in base al periodo di effettivo utilizzo. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Amministrazione Euro 5.000, oltre accessori di legge e spese generali del 15%, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis

    Il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, T.U.L.P.S. è determinato sulla base di un imponibile medio forfettario su base annuale.

    Per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio, l'imposta deve essere pagata in un'unica soluzione e non è frazionabile in base al periodo di utilizzo. La possibilità di frazionamento riguarda gli apparecchi installati dopo il 1° marzo dell'anno.

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 110, comma 7, lett. b)

    La disposizione individua gli apparecchi da gioco interessati dalla disciplina fiscale e dalla dismissione o riconversione prevista per il 2004.

  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, commi 7 e 11, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326

    Per il 2004 ha previsto, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. b), T.U.L.P.S., un imponibile medio forfettario ridotto a Euro 2.500 e la rimozione, demolizione o riconversione entro il 31 maggio 2004. La riduzione dell'imponibile incorpora già il limitato periodo di utilizzabilità.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3

    Ha previsto la rimozione e demolizione entro il 31 maggio 2004 degli apparecchi che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita, salva la riconversione.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    I principi di uguaglianza e capacità contributiva sono stati richiamati dalla CTR, ma la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta annuale ridotta prevista espressamente dal legislatore.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta accolto il motivo di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • Quando un tributo è determinato mediante un imponibile forfettario annuale, non è automaticamente possibile ridurlo in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo del bene o dell'attività.
  • Se il legislatore ha già previsto una riduzione dell'imponibile forfettario per tenere conto di una limitazione temporale o di una dismissione obbligatoria, tale riduzione non può essere applicata una seconda volta mediante ulteriore frazionamento.
  • Per gli apparecchi già posseduti all'inizio dell'anno, la regola applicabile può essere il pagamento integrale entro il termine previsto, mentre il frazionamento può operare soltanto nei casi espressamente contemplati dalla legge, come l'installazione successiva al 1° marzo.
  • La rimozione o demolizione anticipata dell'apparecchio non comporta di per sé il diritto al rimborso o alla riduzione dell'imposta, se la normativa collega il tributo alla disponibilità dell'apparecchio all'inizio dell'anno e stabilisce un imponibile forfettario annuale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare congiuntamente la struttura del tributo, la data di possesso o installazione del bene, le eventuali regole speciali per l'anno interessato e se una riduzione legislativa abbia già incorporato il periodo limitato di utilizzo.

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