Sentenza del 13/12/2019 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale - Giurisdizione della Commissione Tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 164.600,21 relativa a contributi IVS e contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, dovuti per l'impiego di braccianti agricoli tra il 1981 e il 1995. Ha contestato la mancata prova dei crediti, l'errata quantificazione, la non debenza dei contributi, anche in ragione della localizzazione dell'azienda in area svantaggiata, e l'intervenuta prescrizione.
La decisione
La Commissione ha distinto i contributi IVS, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario, dai contributi SSN, aventi natura tributaria e quindi soggetti alla giurisdizione tributaria. Ha riformato la decisione di primo grado, estromettendo l'Agenzia delle Entrate perché priva di legittimazione passiva, essendo l'INPS l'ente che aveva formato il ruolo. Nel merito, ha dichiarato prescritti i contributi SSN, tutti risalenti a periodi anteriori alla legge n. 335/1995, compensando integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compreso il Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.
Le controversie relative ai contributi SSN, in quanto tributi, devono essere trattate dal giudice tributario e non dal giudice ordinario.
Art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge resta decennale in presenza di atti interruttivi compiuti dall'INPS entro il 31 dicembre 1995.
Per i contributi anteriori al 17 agosto 1995, la prescrizione può rimanere decennale se l'INPS ha compiuto tempestivi atti interruttivi; in mancanza, il credito si prescrive secondo i termini applicabili.
Art. 37 c.p.c.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio e, nei casi previsti, dedotto in ogni stato e grado del giudizio.
Art. 3 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma delimita la giurisdizione delle Commissioni tributarie, che comprende le controversie aventi ad oggetto tributi e relativi accessori, ma non i contributi previdenziali IVS.
Regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993
La collocazione dell'impresa in un'area svantaggiata o nell'Obiettivo 1 può rilevare ai fini delle agevolazioni contributive, ma deve essere concretamente provata e applicabile alle singole somme richieste.
Massime di principio
- I contributi per il Servizio Sanitario Nazionale hanno natura tributaria: le controversie sulla loro debenza, iscrizione a ruolo e prescrizione appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
- I contributi previdenziali IVS e i contributi SSN devono essere separati: i primi sono normalmente devoluti al giudice ordinario, mentre i secondi al giudice tributario.
- L'ente legittimato passivo deve essere individuato verificando chi ha formato il ruolo e chi è titolare del credito; l'Agenzia delle Entrate può essere estromessa se ha svolto soltanto funzioni di riscossione senza essere ente creditore.
- Per crediti contributivi molto risalenti è essenziale verificare la prescrizione e l'esistenza di validi atti interruttivi, con particolare attenzione al regime transitorio introdotto dalla legge n. 335/1995.
- Una sentenza del giudice ordinario che abbia già deciso sulle somme IVS limita l'oggetto del successivo giudizio tributario ai soli contributi SSN per i quali sia stata dichiarata la giurisdizione tributaria.
- Le agevolazioni contributive per aziende situate in aree svantaggiate non operano automaticamente: devono essere dimostrati i presupposti normativi e la loro riferibilità alle specifiche annualità e categorie di lavoratori.
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