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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Trust e atti di liberalità - Imposta in misura fissa - Effetto segregativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti sostenevano che l'atto istitutivo del trust, con affidamento in gestione di beni immobili al trustee, producesse soltanto un effetto segregativo e non un effettivo trasferimento di ricchezza o un immediato arricchimento dei beneficiari. Pertanto, le imposte ipotecarie e catastali avrebbero dovuto essere applicate in misura fissa e non proporzionale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la costituzione del trust e del relativo vincolo di destinazione fosse già sufficiente a integrare il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, anche in assenza di attribuzione immediata dei beni ai beneficiari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto dei contribuenti al rimborso della differenza tra le imposte proporzionali versate e quelle dovute in misura fissa. Il conferimento dei beni nel trust determina infatti una segregazione patrimoniale, ma non un trasferimento liberale di ricchezza né un arricchimento attuale dei beneficiari. L'imposta proporzionale sulle liberalità potrà trovare applicazione, in linea generale, al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con legge n. 364/1989

    Il trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo inter vivos o mortis causa, con cui il disponente trasferisce beni al trustee affinché li amministri nell'interesse dei beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo.

    Il trust comporta l'amministrazione separata dei beni conferiti e il loro effetto segregativo, senza che il trustee divenga titolare di un arricchimento personale liberamente disponibile.

  • Art. 2, comma 47 e seguenti, decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006

    La reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni è estesa anche ai vincoli di destinazione.

    La disposizione non istituisce un'autonoma imposta sulla mera costituzione di vincoli di indisponibilità. Il presupposto resta l'effettivo trasferimento di beni o diritti e il conseguente arricchimento del beneficiario.

  • Art. 1 del decreto legislativo n. 346/1990

    L'imposta sulle successioni e donazioni riguarda i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o a titolo gratuito.

    L'imposta richiede un trasferimento patrimoniale effettivo e un arricchimento, non essendo sufficiente la mera costituzione di un vincolo di destinazione.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il solo effetto segregativo, non manifestando una capacità contributiva concreta e attuale né per il disponente né per i beneficiari, non giustifica l'applicazione immediata di un'imposta proporzionale.

  • Art. 23 della Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    L'istituzione di un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione avrebbe richiesto una specifica disciplina legislativa degli elementi essenziali del tributo; non è quindi possibile desumerla implicitamente.

  • Art. 2929-bis del codice civile

    È richiamato il termine annuale per l'esercizio di determinate azioni esecutive o cautelari sui beni segregati.

    La norma è citata per descrivere la funzione di protezione e separazione patrimoniale tipica della segregazione dei beni in trust, non come fondamento dell'imposizione.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016

    L'atto di costituzione del trust non dà luogo a un trasferimento liberale di ricchezza e non determina, per ciò solo, il presupposto dell'imposta di donazione.

    La tassazione proporzionale non è dovuta al momento della segregazione, in assenza di attribuzione dei beni ai beneficiari.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015

    Le imposte sui trasferimenti in misura proporzionale non sono applicabili al momento del conferimento dei beni in trust, se non si è ancora verificato l'arricchimento dei beneficiari.

    L'imposta di donazione si applica quando il vincolo produce un effettivo arricchimento del beneficiario, non per la sola istituzione del trust.

Massime di principio

  • La mera istituzione di un trust o il conferimento di beni al trustee, quando producono soltanto segregazione e amministrazione vincolata, non equivalgono necessariamente a un trasferimento imponibile di ricchezza.
  • Per applicare un'imposta proporzionale sulle liberalità occorre individuare un effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario, normalmente verificabile al momento dell'attribuzione finale dei beni.
  • Il trustee, quando agisce esclusivamente quale amministratore dei beni segregati, non è normalmente considerato il beneficiario dell'arricchimento derivante dal trust.
  • In assenza di trasferimento effettivo e di arricchimento attuale, gli atti relativi alla costituzione o alla dotazione del trust possono essere assoggettati a imposizione in misura fissa, secondo la disciplina applicabile al singolo atto.
  • La qualificazione fiscale deve dipendere dagli effetti sostanziali dell'atto e non dalla sola presenza di un vincolo di destinazione o dalla denominazione formale di trust.
  • La soluzione può variare se l'atto attribuisce immediatamente beni o diritti ai beneficiari, se il trustee acquisisce una disponibilità sostanziale non meramente amministrativa o se la struttura negoziale realizza già un arricchimento concreto.

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