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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l'omessa fatturazione, registrazione e contabilizzazione di operazioni imponibili ai fini IVA per gli anni 2010 e 2011, sostenendo che la società non erogasse direttamente prestazioni sanitarie, ma mettesse a disposizione dei medici odontoiatri locali, attrezzature e servizi tecnici e amministrativi. Secondo l'Ufficio, tali prestazioni costituivano servizi autonomi imponibili con IVA ordinaria, mentre la società le aveva trattate come prestazioni sanitarie esenti. Sono stati inoltre contestati alcuni costi, tra cui quelli relativi alla manutenzione di un'autovettura e all'acquisto di un trolley.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando la decisione di primo grado, ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto decisivi l'assenza di contratti o convenzioni tra la società e i medici, la mancanza di un rapporto gerarchico o organizzativo, il fatto che i medici utilizzassero autonomamente le strutture e impartissero istruzioni per le protesi, nonché la circostanza che le protesi e i calchi rimanessero nella loro disponibilità. Da tali elementi è stato desunto che il rapporto sanitario intercorresse tra paziente e medico, mentre la società forniva ai professionisti servizi e strutture imponibili con IVA ordinaria. Nulla sulle spese del grado d'appello, poiché la società non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 2238 del Codice civile

    La società richiamava la norma per qualificare la propria attività come esercizio di un'attività sanitaria organizzata in forma d'impresa; tuttavia, il giudice ha valorizzato l'effettiva struttura dei rapporti e non la sola qualificazione formale dell'attività.

  • Art. 10 del D.P.R. 633/1972

    Le prestazioni sanitarie rese dai medici professionisti erano fatturate in regime di esenzione IVA. Il giudice ha ritenuto che tale esenzione non potesse estendersi ai servizi autonomi resi dalla società ai medici, consistenti nella messa a disposizione di locali, attrezzature e servizi.

Massime di principio

  • Per stabilire se una struttura sanitaria possa fatturare in esenzione IVA, occorre verificare chi intrattiene il rapporto effettivo con il paziente e chi assume la responsabilità della prestazione sanitaria, non soltanto la forma societaria o il contenuto delle fatture.
  • L'assenza di contratti scritti, convenzioni o accordi organizzativi tra la società e i professionisti può costituire un elemento presuntivo a favore della tesi secondo cui la società fornisce soltanto locali, attrezzature e servizi accessori imponibili.
  • Se i medici operano autonomamente, impartiscono le specifiche tecniche, mantengono la disponibilità dei manufatti e gestiscono il rapporto professionale con il paziente, è probabile che la società venga qualificata come fornitrice di servizi ai professionisti, soggetti a IVA ordinaria.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla realtà concreta dell'organizzazione e dei rapporti economici: la documentazione contrattuale, la gestione degli incassi, la fatturazione al paziente, la responsabilità sanitaria e l'organizzazione del lavoro devono essere coerenti tra loro.
  • Per sostenere che la società eroghi direttamente prestazioni sanitarie è opportuno documentare formalmente i rapporti con i professionisti, definire ruoli e responsabilità, dimostrare l'inserimento dei medici nell'organizzazione aziendale e provare che i pazienti siano effettivamente clienti della società.

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