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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 1798 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita detrazione dell'IVA per euro 8.427,00 su fatture di acquisto di pellame semilavorato, per un imponibile di euro 42.133,00. Secondo l'Ufficio, la fornitrice formale S. L. era una società filtro inserita in una frode carosello e le operazioni erano soggettivamente inesistenti, poiché la merce proveniva direttamente da altri soggetti e non era stata effettivamente ceduta da S. L. a C. O. La contribuente aveva eccepito, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, il difetto di motivazione dell'avviso e l'assenza di prova della propria conoscenza o conoscibilità della frode.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo illegittimo l'avviso perché emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni senza adeguate ragioni di urgenza. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza. Ha ritenuto valido il raddoppio dei termini di accertamento, poiché sussistevano seri indizi di reato e un obbligo di denuncia, anche a prescindere dall'esito o dalla prescrizione del procedimento penale. Ha inoltre considerato adeguatamente motivato l'avviso, anche mediante il richiamo e la riproduzione del contenuto essenziale dei PVC. Quanto all'emissione anticipata, la CTR ha ritenuto provate specifiche ragioni di urgenza, derivanti dalla complessità delle indagini, dal coinvolgimento di numerosi soggetti, dall'emersione progressiva di nuovi elementi e dalla prossimità della scadenza dei termini. Nel merito, l'Ufficio aveva fornito sufficienti elementi presuntivi sulla frode e sulla conoscibilità della stessa da parte di C. O., tra cui la consegna della merce da parte di soggetti diversi dalla fornitrice formale, documenti di trasporto fittizi, lavorazioni effettuate presso una terzista, rapidità anomala delle operazioni, alterazione di documenti e assenza di reclami o restituzioni. L'avviso di accertamento è stato quindi dichiarato legittimo e C. O. è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 per le spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio del contribuente. La sua violazione rende illegittimo l'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri l'effettiva esistenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al caso concreto.

  • Art. 57, comma 3, DPR n. 633/1972

    Raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.

    Per gli anni e nel regime temporale applicabile alla controversia, il raddoppio opera quando sussistono seri indizi di un reato tributario e il relativo obbligo di denuncia, senza che siano necessari l'effettiva instaurazione dell'azione penale, una condanna o la mancata prescrizione del reato.

  • Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015

    La disciplina transitoria conserva, in determinate condizioni, gli effetti del precedente regime del raddoppio dei termini per gli atti già notificati o per i procedimenti già conosciuti dal contribuente.

  • Art. 1, comma 132, legge n. 208/2015

    La disposizione ha modificato il regime del raddoppio dei termini, ma la CTR ha ritenuto applicabile alla controversia il regime transitorio precedente, in ragione della data di notifica dell'avviso.

  • Art. 56, DPR n. 633/1972

    L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum, anche mediante rinvio a un PVC conosciuto o riprodotto nel suo contenuto essenziale.

  • Art. 7, legge n. 212/2000

    La motivazione dell'atto tributario può essere resa anche per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato oppure ne siano riportati gli elementi essenziali necessari alla difesa del contribuente.

  • Art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    La contestazione di un reato tributario relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è stata considerata uno degli elementi del quadro indiziario, ma non, da sola, sufficiente a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso.

  • Art. 331 c.p.p.

    Ai fini del raddoppio dei termini rileva l'obbligo di denuncia penale derivante da seri indizi di reato, non necessariamente la concreta presentazione o l'esito della denuncia.

Massime di principio

  • L'emissione di un avviso di accertamento prima dei 60 giorni dal PVC è illegittima salvo urgenza concreta, specifica e dimostrata dall'Ufficio; la sola imminente scadenza del termine, se dovuta a inerzia amministrativa, normalmente non basta.
  • La complessità di un'indagine, il coinvolgimento di numerosi soggetti, l'emersione progressiva di nuovi elementi e il rischio di dispersione della pretesa possono, se adeguatamente documentati, integrare ragioni di particolare urgenza.
  • Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti o frodi carosello, l'Amministrazione deve provare sia l'interposizione fittizia del cedente sia elementi oggettivi dai quali emerga che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La mera regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo, la consegna materiale dei beni e l'iscrizione del fornitore alla Camera di commercio non dimostrano necessariamente la buona fede del cessionario.
  • Anomalie logistiche e commerciali direttamente percepibili dal cliente, come trasporti documentati da soggetti diversi da quelli effettivi, lavorazioni presso terzi, documenti alterati, passaggi troppo rapidi e prezzi o ricarichi anomali, possono fondare la conoscibilità della frode.
  • Le decisioni favorevoli ottenute dal fornitore in controversie relative ai suoi rapporti a monte non escludono automaticamente la responsabilità fiscale del cliente finale: la valutazione deve concentrarsi anche sul rapporto diretto documentato dalle fatture contestate.
  • Per il raddoppio dei termini, nel regime applicabile ratione temporis, possono essere sufficienti seri indizi di un reato tributario e l'obbligo di denuncia; la prescrizione, l'archiviazione o l'assenza di condanna penale non eliminano necessariamente l'effetto sul termine fiscale.

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