Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00291/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. resa dal GIP del Tribunale di Alessandria, con cui gli era stata applicata la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa per rapina impropria aggravata dalla commissione del fatto in più persone riunite, con riconoscimento della continuazione con un precedente furto aggravato già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Genova. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento dell'ulteriore attenuante del fatto di lieve entità, ritenuta applicabile anche alla rapina impropria alla luce della sentenza n. 86 del 13/05/2024 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di rito, rilevando che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il motivo proposto non rientrava in tali ipotesi, poiché la pena era stata applicata nei termini concordati tra le parti e non risultava alcuna illegalità rispetto all'accordo, stipulato successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale invocata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma base del patteggiamento: la sentenza impugnata applica la pena su accordo delle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma non sufficiente a superare i limiti speciali del ricorso avverso il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Per la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati; il motivo sulla mancata applicazione dell'attenuante non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    Norma del delitto di rapina impropria, richiamata nel motivo di ricorso.

  • art. 116 c.p.

    Riferito alla diminuente riconosciuta in sentenza in prevalenza sull'aggravante contestata.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è soggetto a un regime speciale e restrittivo: sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle doglianze che non attengano ai profili tassativamente indicati dalla norma.
  • La deduzione della mancata concessione di una attenuante o di un diverso trattamento sanzionatorio non è ammissibile in cassazione avverso il patteggiamento quando la pena sia stata applicata esattamente nei limiti dell'accordo e non emerga illegalità della sanzione.
  • L'illegalità della pena, rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento, va valutata rispetto alla pena concordata e applicata: se la sentenza si conforma all'accordo intervenuto tra le parti, non sussiste il vizio deducibile.
  • L'innovazione giurisprudenziale o costituzionale sopravvenuta non consente di trasformare in ammissibile un motivo di ricorso contro il patteggiamento che non rientri nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.