Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10921/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento, rilevando che i motivi dedotti non rientravano tra quelli ammessi contro tale tipo di decisione e che non era stata censurata l'illegalità della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Larino in relazione alla violazione dell'art. 116, commi 5 e 17, cod. strada. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione quanto alla valutazione degli elementi di prova posti a base dell'affermazione di responsabilità e, inoltre, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha però rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla L. n. 103/2017, avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo specifici motivi, tra cui non rientra il vizio di motivazione, e che nel caso concreto non era stata dedotta l'illegalità della pena. Ne ha quindi tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza richiamata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti; contro tale pronuncia operano limiti specifici di impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti, richiamata dalla Corte per definire il ricorso in rito.

  • art. 143, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze di patteggiamento consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    È la disposizione che ha introdotto il regime limitativo dell'impugnazione delle sentenze di patteggiamento, applicabile dal 3 agosto 2017.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato per individuare la decorrenza temporale della nuova disciplina delle impugnazioni successive al patteggiamento.

  • art. 116, commi 5 e 17, cod. strada

    È la norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla legge, con esclusione del vizio di motivazione.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo che la censura investa uno dei motivi specificamente ammessi.
  • Se il ricorrente contro una sentenza di patteggiamento non deduce l'illegalità della pena, ma si limita a contestare la motivazione o il merito dell'accertamento, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.