Cassazione Penale, Sentenza n. 29836/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marrandino impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli (13/06/2022) che lo ha condannato per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (fatto avvenuto il 2/6/2013 ad Aversa). Contesta (1) errori di valutazione e travisamento probatorio: la Corte avrebbe attribuito al carabiniere Taradore una visione "attenta" degli indumenti non corrispondente alle sue dichiarazioni, avrebbe utilizzato indebite dichiarazioni della moglie trasfuse nel verbale di arresto nonostante si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere, e avrebbe fornito una motivazione illogica nel ritenere l'esplosione accidentale dall'arma custodita nella cintola/tasche nonostante manchino segni di bruciatura e risultino rilevazioni balistiche (STUB) effettuate in momenti diversi. (2) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nel non concedere la circostanza attenuante speciale ai sensi dell'art. 5 legge 2/10/1967 n. 895, nonostante l'uso di un'unica arma dalla modesta capacità lesiva.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente responsabile. Sul punto probatorio la Corte ritiene che: il verbale di arresto, acquisito senza opposizione della difesa, documenti che i pantaloni indossati erano integri (sporchi di sangue ma senza foro di ingresso); il teste Taradore ha confermato di aver osservato il pantalone con attenzione e il suo eventuale richiamo a una visione "superficiale" è stato ritenuto frutto di domanda suggestiva della difesa; la traiettoria del proiettile (tangenziale in senso cranio-caudale) è compatibile con un'esplosione verificatasi nella cintola dei pantaloni, giustificando l'assenza di residui sulle mani o di orli da bruciatura sugli indumenti. Quanto alle dichiarazioni della moglie, sono utilizzabili perché il verbale è stato acquisito senza opposizione e il comportamento processuale equivale a consenso. Infine la Corte conferma la legittimità del diniego della circostanza attenuante speciale per l'art. 5 legge 895/1967, considerata la personalità e la condizione di semilibertà dell'imputato (segno di pericolosità). Conseguenze: rigetto del ricorso, conferma della condanna (3 anni e 4 mesi di reclusione e €10.000 di multa in parziale riforma del Tribunale), e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma cui si è fatto ricorso per l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali rese in precedenza; la valutazione della testimonianza di Taradore è stata considerata regolare e credibile.
art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Prevede una circostanza attenuante speciale per taluni fatti concernenti armi; la Corte ha ritenuto che possa essere negata anche per profili diversi dalla sola qualità/quantità dell'arma quando emergano elementi soggettivi/oggettivi indicative della pericolosità dell'imputato.
art. 234 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina l'acquisizione di atti del procedimento nelle varie fasi processuali: documenti acquisiti senza opposizione esplicano effetti probatori anche nelle fasi successive del processo.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente)
Principio secondo cui il consenso all'acquisizione di atti può essere espresso tacitamente tramite assenza di opposizione e comportamento processuale incompatibile con volontà contraria; supporta l'utilizzabilità del verbale di arresto senza formale opposizione.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, Keshi)
Affermato che, nei reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5/1967 può essere esclusa anche per componenti diverse dalla qualità/quantità delle armi, quando emergano elementi che ne giustifichino la negazione.
Massime di principio
- I verbali di arresto e altri atti acquisiti nel fascicolo del pubblico ministero possono essere utilizzati nel dibattimento se la difesa non si oppone: l'assenza di opposizione può essere valutata come consenso tacito e rende il documento utilizzabile.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione di una valutazione di merito occorre dimostrare un concreto e specifico travisamento degli atti o illogicità manifesta; censure generiche sulla valutazione probatoria raramente hanno successo.
- La mancanza di segni esterni di bruciatura o residui sulle mani non esclude, di per sé, che un'arma sia esplosa vicina al corpo: la dinamica (traiettoria del proiettile, posizione dell'arma, sintomi clinici) va valutata nel suo complesso per stabilire la compatibilità con un'esplosione interna alla cintola o tasca.
- Esami balistici e STUB effettuati successivamente possono avere peso probatorio ridotto rispetto alle osservazioni immediatamente rilevate dagli operanti; tuttavia, la differenza temporale deve essere adeguatamente motivata se si vuole escluderne rilevanza.
- La circostanza attenuante speciale prevista per i reati concernenti le armi può essere negata se emergono elementi di pericolosità soggettiva (es. condizione di semilibertà, recidiva o inclinazione alla delinquenza), non soltanto in relazione alla quantità o qualità dell'arma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →