Parere n. 1123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Vodafone Italia s.p.a. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con comunicazione al Movimento Difesa del Cittadino e a Telecom Italia s.p.a. per l’annullamento della delibera n. 35/19/CONS adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 7 febbraio 2019, pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità in data 26 febbraio 2019, recante “Esiti del periodo di sperimentazione di cui all’art. 8 comma 2 della delibera n. 292/18/CONS” e l’Annesso A alla predetta delibera, nonché di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera AGCOM n. 35/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante gli esiti del periodo di sperimentazione previsto dall’art. 8, comma 2, della delibera n. 292/18/CONS, e del relativo Annesso A.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha dedotto cinque motivi di illegittimità della delibera AGCOM, riguardanti la violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003 e della delibera n. 292/18/CONS, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione del contraddittorio e del modello notice and comment, l’incompetenza o la carenza assoluta di potere dell’AGCOM, la violazione del principio di proporzionalità, nonché profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’art. 19-quinquiesdecies del d.l. n. 148/2017. L’AGCOM ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di autonoma lesività della delibera, non seguita da alcuna sanzione, e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito alla posizione dell’Autorità e ha chiesto il rigetto. Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione dell’affare, rappresentando il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto e chiedendo la compensazione delle spese.
Il parere
La Sezione ha preso atto della rinuncia della ricorrente e ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea all’oggetto del rimedio, poiché il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi; sono quindi escluse domande di accertamento o di condanna.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia della ricorrente all’ulteriore trattazione dell’affare, motivata dal venir meno dell’interesse all’annullamento della delibera impugnata, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
Richiesta di compensazione delle spese
La richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento; non possono essere proposte domande di accertamento o di condanna.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio impugnatorio finalizzato esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi; sono estranee al suo petitum le domande di accertamento e di condanna.
art. 71 d.lgs. n. 259/2003
La disposizione è richiamata nei motivi di ricorso, ma non viene esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8, comma 2, delibera AGCOM n. 292/18/CONS
La disposizione costituisce il riferimento normativo della sperimentazione i cui esiti sono stati oggetto della delibera AGCOM impugnata; il relativo contenuto non è esaminato nel merito.
d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio al quale si applica il principio dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera il principio dispositivo; la rinuncia del ricorrente e il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto impugnato comportano la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.
- Nel ricorso straordinario sono estranee al petitum le domande di accertamento e di condanna, comprese le pretese non riconducibili all’eliminazione dell’atto impugnato dal mondo giuridico.
Ricorso straordinario contro la delibera AGCOM sulla sperimentazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da Vodafone Italia s.p.a. contro l’AGCOM per l’annullamento della delibera n. 35/19/CONS del 7 febbraio 2019 e del relativo Annesso A, concernenti gli esiti della sperimentazione prevista dall’art. 8, comma 2, della delibera n. 292/18/CONS.
Premesse e motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto cinque gruppi di censure, relative, tra l’altro, alla violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003 e della delibera n. 292/18/CONS, al difetto di istruttoria, al travisamento dei fatti, alla violazione del contraddittorio procedimentale e del modello notice and comment, alla sproporzione della misura e all’incompetenza o carenza assoluta di potere dell’AGCOM.
Erano stati inoltre prospettati profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’art. 19-quinquiesdecies del d.l. n. 148/2017, nonché l’illegittimità derivata della delibera n. 495/17/CONS.
Posizione dell’AGCOM e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
L’AGCOM aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di autonoma lesività della delibera impugnata, non essendo stata adottata alcuna sanzione nei confronti della ricorrente. Nel merito aveva comunque sostenuto l’infondatezza delle censure.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, aveva aderito alle argomentazioni dell’Autorità e ritenuto il ricorso infondato, chiedendone il rigetto.
Rinuncia della ricorrente
Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione dell’affare, rappresentando che, considerata la risalenza della condotta e il tempo trascorso, era venuto meno l’interesse all’annullamento della delibera impugnata. La ricorrente ha inoltre chiesto la compensazione delle spese.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse all’annullamento, il Collegio non ha esaminato le censure di merito e ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Sezione ha inoltre precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti il rimedio come strumento impugnatorio diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi. Non possono essere proposte, nell’ambito di tale rimedio, domande di accertamento o di condanna, come già affermato dalla Sezione Prima nei pareri richiamati nel testo, tra cui i nn. 1683/2020, 1286/2020, 978/2020 e 115/2019.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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