Cassazione Civile, Ordinanza n. 11804/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
L'istanza riguardava la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente. Poiché il controricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di cassazione, il funzionario giudiziario ha chiesto che la condanna alle spese fosse rettificata nel senso che il pagamento dovesse essere eseguito in favore dell'Erario e non direttamente in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio. La Corte ha accolto l'istanza, ritenendo che si trattasse di mera correzione materiale conforme all'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, e ha disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza precedente. È stato anche precisato che l'eventuale eccedenza rispetto a quanto corrisposto dall'Erario al difensore non rileva; inoltre, nel procedimento di correzione degli errori materiali non sono ammesse statuizioni sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza n. 25971/2021 inserendo, dopo la liquidazione delle spese, la formula 'con pagamento in favore dell'Erario, essendo il controricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato'. Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento. Non vi è stata alcuna nuova pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese deve disporre il pagamento in favore dello Stato/Erario e non direttamente in favore della parte ammessa.
Il procedimento di correzione riguarda gli errori materiali o di calcolo del provvedimento.
La correzione dell'errore materiale avviene con apposito procedimento e annotazione sull'originale del provvedimento.
Anche in sede di correzione degli errori materiali in Cassazione trovano applicazione le regole del relativo procedimento, senza nuova decisione sul merito.
Massime di principio
- Se la parte vittoriosa nel giudizio è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la statuizione di condanna alle spese deve indicare come destinatario del pagamento l'Erario, poiché il credito per le spese segue il regime pubblicistico previsto dal patrocinio a spese dello Stato.
- La mancata indicazione del pagamento in favore dell'Erario, quando necessaria per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile adottare una nuova pronuncia sulle spese del procedimento stesso.
- L'eventuale differenza tra quanto liquidato in favore dell'Erario e quanto corrisposto all'avvocato della parte ammessa al patrocinio non rileva ai fini della legittimità della statuizione sulle spese, poiché tale differenza non determina indebita locupletazione dello Stato.
Come è indicizzato
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