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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03940/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva motivato il rigetto richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione. Il ricorso è stato ritenuto generico perché il difensore non si è confrontato con tale motivazione e ha semplicemente reiterato il motivo già dedotto in appello. La pronuncia non consente di individuare il reato originariamente contestato, poiché l'ordinanza riguarda solo la questione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi negativamente i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di segno contrario; in sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo è generico e si limita a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una critica generica o meramente reiterativa delle doglianze già svolte in appello, senza specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi ostativi come i precedenti penali e l'assenza di dati positivi di segno favorevole.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contestare astrattamente il diniego delle attenuanti: è necessario misurarsi con la concreta motivazione adottata dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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