Cassazione Civile, Ordinanza n. 17614/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un vecchio giudizio tributario sul rimborso di parte dell'imposta di registro versata per una deliberazione societaria di riduzione del capitale con contestuale ricostituzione e ripianamento perdite. La Commissione tributaria centrale aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione e la società aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso in base al regime più favorevole introdotto dal d.P.R. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte lo aveva dichiarato inammissibile perché rivolto e notificato contro una società diversa da quella che aveva partecipato al giudizio di merito e che risultava destinataria della sentenza impugnata. L'Agenzia ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la continuità soggettiva tra le società sarebbe stata desumibile da una denuncia di variazione di domicilio presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso in Cassazione, e che la Corte avrebbe quindi omesso di considerare un fatto decisivo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non deducesse un vero errore di fatto, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione compiuta nella precedente ordinanza in punto di autosufficienza del ricorso per cassazione e di legittimazione della parte evocata in giudizio. Ha osservato che l'asserita continuità soggettiva tra le società era rimasta una mera allegazione unilaterale, non adeguatamente documentata nel precedente giudizio di legittimità, né mediante richiami agli atti di causa né tramite visura camerale storica. Ha aggiunto che l'eventuale presenza, nel fascicolo d'ufficio, di una denuncia di variazione di domicilio non era idonea a integrare l'errore revocatorio, trattandosi comunque di documento non dimostrativo, nel modo richiesto, della legittimazione passiva e comunque irrilevante rispetto al vizio di autosufficienza già rilevato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi fissati dalla norma; non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative compiute dalla Corte.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto processuale, non una contestazione della valutazione delle risultanze o dell'apprezzamento dell'autosufficienza del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di specificità e autosufficienza impone che i documenti e gli atti rilevanti siano indicati e riportati in modo tale da consentire il controllo della censura; la sua violazione non è sanabile con la revocazione.
Il richiamo al fascicolo trasmesso non basta, se il ricorso non specifica adeguatamente gli elementi su cui fonda la dedotta continuità soggettiva o legittimazione della parte.
La produzione documentale in sede di legittimità è richiamata come possibile mezzo per documentare la continuità soggettiva, ma la sua mancata utilizzazione impedisce di superare il vizio di inammissibilità già rilevato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombe una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una sentenza di cassazione richiede una svista percettiva su un fatto processuale interno al giudizio di legittimità; non è configurabile quando la doglianza mira a rimettere in discussione la valutazione della Corte sul rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
- La dedotta continuità soggettiva tra società non può essere affermata in modo apodittico: deve risultare da atti e documenti specificamente richiamati o prodotti nel giudizio di legittimità, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- Non integra errore revocatorio l'omessa considerazione di un documento che il ricorso per cassazione non abbia adeguatamente veicolato e illustrato; la revocazione non può supplire a carenze originarie di allegazione e autosufficienza.
- L'errore revocatorio deve incidere autonomamente sulla decisione di legittimità e non può essere costruito su elementi estranei o solo indirettamente desumibili dal fascicolo, specie se la Corte ha già deciso sulla base della mancanza di specifica documentazione.
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