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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30644/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due reati di truffa, deducendo: assenza degli "artifici e raggiri" necessari per la truffa e mera inadempienza civile; mancanza della prova dell'ingiusto profitto in una delle vicende (sostenuto dall'apocrifia di una quietanza); decisione fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese; vizio motivazionale sulla determinazione della pena (mancata motivazione per il discostamento dal minimo edittale e diniego delle attenuanti generiche); errore nella indicazione del capo di imputazione riferito ad altro soggetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto l'errore nell'indicazione del capo di imputazione mera svista materiale, non lesiva del diritto di difesa, dato che la sentenza e la motivazione contengono corrette indicazioni anagrafiche e non vi sono riferimenti processuali errati. Sui profili di responsabilità la Corte ha confermato che la valutazione dell'attendibilità delle persone offese è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo contraddizioni manifeste; ha considerato congrua la motivazione che ha valorizzato la convergenza delle dichiarazioni, l'irreperibilità dell'imputato e gli artifici e raggiri atti a carpire la fiducia delle vittime, nonché l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme percepite. Ha ritenuto legittimo il giudizio di condanna basato sulle dichiarazioni delle persone offese (anche se in parte non riscontrate da elementi esterni), alla luce della giurisprudenza consolidata. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione (pena determinata in misura prossima al minimo edittale) e legittimo il diniego delle attenuanti generiche avendo il giudice considerato la gravità dei fatti, il profitto e i precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 3

    art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Le regole di cui al comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità penale previa adeguata motivazione sulla credibilità e attendibilità.

  • art. 125 cod. pen., comma 3

    art. 125, comma 3, cod. pen.

    Quando la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione è soddisfatta anche con espressioni sintetiche (es. "pena congrua") purché sia presente una ragionevole giustificazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può fondare la sua scelta su uno degli elementi indicati dall'articolo (personalità del reo, entità del reato, modalità), anche solo uno può essere sufficiente.

  • Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (C.)

    Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020

    La valutazione dell'attendibilità testimoniale è questione di merito non rivedibile in cassazione salvo motivate contestazioni di contraddittorietà o ricorso a mere congetture.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012

    Le dichiarazioni della persona offesa, se adeguatamente motivate nella loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, possono da sole sostenere una condanna.

  • Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 (Ruggieri)

    Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007

    Il giudice può usare espressioni come "pena congrua" quando la determinazione non si discosta in modo significativo dai minimi edittali, purché accompagnata da sufficiente motivazione.

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano) e Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996 (Romeo)

    Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996

    È sufficiente che il giudice di merito prenda in considerazione l'elemento tra quelli dell'art. 133 ritenuto prevalente per motivare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella indicazione del capo di imputazione non invalida la sentenza se non ha inciso sul diritto di difesa e se la motivazione mostra chiaramente il corretto riferimento all'imputato e al fatto.
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese è questione di fatto: la Cassazione non la rivede se la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di contraddizioni manifeste.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate quanto alla credibilità e all'attendibilità intrinseca, costituire da sole prova sufficiente per la condanna.
  • Per la quantificazione della pena, se l'entità non si discosta significativamente dai minimi edittali, la motivazione può essere sintetica ma deve comunque richiamare elementi concreti (gravità del reato, profitto, personalità del reo); analogamente il diniego delle attenuanti può fondarsi su un singolo elemento rilevante.
  • Per la configurazione del reato di truffa sono idonei e rilevanti elementi quali la convergenza delle dichiarazioni delle vittime, l'uso di pretesti o promesse ingannevoli, la consegna del denaro e l'irreperibilità dell'autore al momento dell'adempimento.

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