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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25785/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato già condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord e, in sede di appello, la Corte di Appello di Napoli aveva pronunciato una parziale riforma della sentenza, rideterminando la pena in anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro 5.800 di multa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione sulla determinazione e congruità della pena, con riferimento alla sua finalità rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta definito il giudizio di appello con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il potere dispositivo riconosciuto alle parti preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative a questioni sulle quali vi sia stata rinuncia in funzione dell'accordo, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Sono proponibili soltanto censure riguardanti la volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità tra richiesta e decisione e l'applicazione di una pena illegale; censure non ricorrenti nel caso di specie. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello comporta una scelta dispositiva delle parti che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, salvo vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia o alla pena illegale.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione della pena; la Corte non esamina il merito della doglianza perché precluso dal concordato in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la congruità della pena; la Corte non entra nel merito per l'effetto preclusivo dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come fonte della reintroduzione del patteggiamento in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello è definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., le parti rinunciano alle questioni incompatibili con l'accordo e tale rinuncia preclude il controllo di legittimità su censure che investano la determinazione della pena o altri profili non riservati.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello sono deducibili soltanto vizi che incidono sulla stessa validità dell'accordo o sul suo corretto recepimento nella sentenza: volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità tra richiesta e decisione e applicazione di pena illegale.
  • Le doglianze generiche sulla congruità della pena e sul rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. sono inammissibili se la pena è stata oggetto di concorde richiesta delle parti nel rito di cui all'art. 599-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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