Cassazione Penale, Sentenza n. 21059/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza di patteggiamento del GIP di Bergamo senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, rilevando che l'applicazione del patteggiamento in assenza dell'estinzione del debito tributario e l'omessa confisca obbligatoria determinano una pena illegale e sono dunque sindacabili in Cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la legittimità del patteggiamento perché era stato accordato nonostante non risultasse estinto il debito tributario previsto per il reato tributario (art. 13-bis d.lgs. 74/2000) e per l'omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato (art. 1, comma 143 L. 244/2007 e art. 12-bis d.lgs. 74/2000). Si sosteneva quindi che la pena era illegale sia per violazione del divieto di patteggiamento in assenza dell'estinzione del debito, sia per mancata confisca obbligatoria.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato tributario contestato (fatto commesso il 21/09/2015); identifica la fattispecie di reato dalla quale deriva l'obbligo di verificare l'estinzione del debito e la confisca del profitto.
preclusione al patteggiamento se il debito tributario non è estinto prima dell'apertura del dibattimento
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che, quando il debito tributario non è stato estinto prima del dibattimento, il patteggiamento non può essere legittimamente applicato: la mancanza dell'estinzione rende la pena illegale.
art. 1, comma 143, L. 244/2007
Introduce l'obbligo di confisca del profitto del reato tributario; la sua mancata applicazione determina un'irregolarità che incide sulla legalità della pena.
Norma che attua l'obbligo di confisca previsto dalla legge finanziaria; la Corte ha ritenuto che l'omessa confisca obbligatoria renda la pena illegale e sia sindacabile in Cassazione.
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 2-bis)
La Corte ha richiamato la possibilità di ricorso per cassazione per vizio di illegalità della pena ai sensi dell'art. 448 (anche quando esistono preclusioni procedurali), ritenendo che l'illegittimità della pena (per mancata estinzione del debito o per omissione della confisca) renda il ricorso proponibile e fondato.
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione (questione formale procedurale sulla estensione delle doglianze in cassazione).
Massime di principio
- Il patteggiamento per reati tributari non è ammissibile se non è stato preventivamente estinto il debito tributario previsto dalla normativa; in assenza di tale estinzione la pena è illegale.
- La mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato comporta un'alterazione della legalità della pena e può giustificare l'annullamento della sentenza in sede di cassazione.
- La procura può proporre ricorso per cassazione impugnando la illegittimità della pena (non solo vizi processuali formali), anche quando la difesa sostiene una preclusione circa i motivi di impugnazione; l'illegittimità della pena supera talune preclusioni procedurali.
- Prima di omologare un patteggiamento per reati tributari il giudice deve verificare documentale e motivatamente l'estinzione del debito o disporre e indicare la confisca obbligatoria; l'omessa verifica espone il provvedimento a annullamento.
- In situazioni simili, la strategia difensiva deve accertare e documentare il pagamento delle imposte o sollevare tempestivamente la questione della confisca; dal canto dell'accusa, va valutata la proporzionalità tra estinzione del debito, confisca e richiesta di patteggiamento.
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