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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29309/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. In cassazione ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento: all'applicazione della recidiva; al giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche; alla determinazione della pena. La censura sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse carente o illegittima e che non fosse corretto escludere un trattamento più favorevole delle attenuanti rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha giudicato congrua e pertinente la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva, valorizzando i precedenti specifici del ricorrente in materia di reati contro il patrimonio e l'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere. Ha inoltre affermato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, in quanto valutazione discrezionale di merito, è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica. La Corte ha ritenuto corretta anche la conclusione di equivalenza, richiamando la genericità del motivo di appello e la motivazione del primo giudice, nonché l'operatività del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, c.p.

    il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche è impedito dalla recidiva reiterata e specifica

    La norma opera come divieto legale di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica, rendendo non consentito un esito di prevalenza in favore delle attenuanti.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    recidiva reiterata e specifica

    La recidiva reiterata e specifica è richiamata quale presupposto del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche e quale indice della maggiore capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel contesto del vaglio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p.

  • art. 25 Cost.

    È richiamato nel contesto del vaglio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p.

  • art. 27 Cost.

    È richiamato nel contesto del vaglio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p.

Massime di principio

  • La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando i precedenti penali dello stesso genere evidenziano una maggiore capacità a delinquere nel medesimo settore criminale.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è meramente arbitraria o manifestamente illogica.
  • La motivazione che, per giustificare l'equivalenza tra circostanze, richiami l'adeguatezza della pena al caso concreto è sufficiente ai fini del controllo di legittimità.
  • La recidiva reiterata e specifica impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche nei limiti espressamente previsti dall'art. 69, comma 4, c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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