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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35664/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14 aprile 2026 pronunciata in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Avellino del 27 marzo 2026, che aveva applicato all’indagato gli arresti domiciliari per i reati contestati ai capi 1), 48) e 49) dell’imputazione provvisoria. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 292, comma 2-ter, 125, 127 e 309, comma 8, c.p.p. e mancanza o apparenza della motivazione, lamentando che non fossero stati specificamente valutati gli elementi e i documenti presentati nell’interrogatorio preventivo per dimostrare il distacco dell’indagato dalle società coinvolte e la liceità dell’attuale attività imprenditoriale; il secondo censurava la motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, contestando che il pericolo di reiterazione fosse stato desunto da elementi non concretamente sintomatici, nonostante la risalenza dei fatti, e lamentando l’omessa valutazione di misure meno afflittive. Il 16 settembre 2026 è pervenuta una dichiarazione di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritta dall’indagato e autenticata dal difensore. L’atto riferiva che, nel frattempo, gli arresti domiciliari erano stati sostituiti con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rituale rinuncia, senza esaminare nel merito i due motivi relativi alla motivazione cautelare e all’adeguatezza della misura. Ha ritenuto che la rinuncia fosse stata validamente formalizzata con manifestazione personale e inequivoca della volontà dell’interessato. Ha inoltre escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la sopravvenuta carenza d’interesse, dovuta alla sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione per causa non imputabile al ricorrente, non costituisce soccombenza. Decisione assunta il 17 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Con ordinanza del 14 aprile 2026, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame,ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAvellino del 27 marzo 2026 con la quale è stata applicata a Gerardo Scafuro lamisura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen.e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 1), 48) e 49) dell’imputazioneprovvisoria.

    La norma identifica uno dei reati provvisoriamente contestati per i quali era stata applicata la misura cautelare; la Corte non ne esamina la configurabilità, poiché dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Con ordinanza del 14 aprile 2026, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame,ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAvellino del 27 marzo 2026 con la quale è stata applicata a Gerardo Scafuro lamisura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen.e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 1), 48) e 49) dell’imputazioneprovvisoria.

    La disposizione individua l’altro reato provvisoriamente contestato, senza che la Corte affronti nel merito la sua sussistenza.

  • art. 292, comma 2-ter, c.p.p.

    Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., e degli artt. 125, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen., sottoil profilo della mancanza e dell’apparenza della motivazione, lamentando l’omessaspecifica valutazione degli elementi e della documentazione prodotti dalla difesanell’interrogatorio preventivo, volti a dimostrare il distacco dell’indagato dallesocietà coinvolte e la liceità dell’attuale attività imprenditoriale.

    La disposizione è richiamata dalla difesa per contestare la motivazione dell’ordinanza cautelare e l’omessa valutazione degli elementi difensivi; la Corte non decide tale censura, rimasta senza esame per effetto della rinuncia.

  • art. 125 c.p.p.

    Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., e degli artt. 125, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen., sottoil profilo della mancanza e dell’apparenza della motivazione, lamentando l’omessaspecifica valutazione degli elementi e della documentazione prodotti dalla difesanell’interrogatorio preventivo, volti a dimostrare il distacco dell’indagato dallesocietà coinvolte e la liceità dell’attuale attività imprenditoriale.

    La norma è indicata quale parametro della censura di mancanza o apparenza della motivazione; la Corte non si pronuncia sul motivo.

  • art. 127 c.p.p.

    Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., e degli artt. 125, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen., sottoil profilo della mancanza e dell’apparenza della motivazione, lamentando l’omessaspecifica valutazione degli elementi e della documentazione prodotti dalla difesanell’interrogatorio preventivo, volti a dimostrare il distacco dell’indagato dallesocietà coinvolte e la liceità dell’attuale attività imprenditoriale.

    La norma è richiamata dalla difesa nell’ambito della censura processuale sulla motivazione dell’ordinanza di riesame; la Corte non ne valuta l’applicazione.

  • art. 309, comma 8, c.p.p.

    Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., e degli artt. 125, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen., sottoil profilo della mancanza e dell’apparenza della motivazione, lamentando l’omessaspecifica valutazione degli elementi e della documentazione prodotti dalla difesanell’interrogatorio preventivo, volti a dimostrare il distacco dell’indagato dallesocietà coinvolte e la liceità dell’attuale attività imprenditoriale.

    La disposizione è richiamata a fondamento della doglianza sulla motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame; la Corte non esamina la censura nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, non essendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, deve manifestare in modo inequivoco la volontà dell’interessato e deve essere sottoscritta personalmente da questi oppure presentata da un procuratore speciale.
  • La sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione ricorre quando una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta nel corso del giudizio assorbe la finalità perseguita dall’impugnante, perché questa sia stata già concretamente realizzata o abbia perso rilevanza.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso dipende dalla sopravvenuta carenza d’interesse causata da un fatto non imputabile al ricorrente, il ricorrente non è condannabile al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

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