Cassazione Penale, Sentenza n. 3159/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ingraldi impugna per quattro motivi: (1) illegittimità e vizi di motivazione circa le intercettazioni telefoniche (mancanza dei presupposti di urgenza e uso di impianti esterni), con conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni; (2) censura sull'identificazione di Ingraldi quale fornitore di Cangemi, argomentando che la sola riconduzione della voce e la presenza di un'auto intestata alla moglie non costituiscono prova certa; (3) mancanza di accertamento sulla quantità e qualità della sostanza a lui imputata; (4) sopravvenuta prescrizione del reato. Furnari censura l'uso delle intercettazioni sostenendo che tali conversazioni provano al massimo acquisti per consumo personale e non la successiva cessione a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Ingraldi: il primo motivo è generico e non produttivo perché la difesa non ha indicato i decreti autorizzativi contestati; il secondo è manifestamente infondato perché i giudici di merito hanno logicamente correlato una pluralità di indizi (conversazioni, corrispondenze sui turni/limitazioni personali, coerenza di voce rilevata dalla polizia giudiziaria e l'osservazione dei veicoli prima dell'arresto di Cangemi) rendendo non irragionevole l'identificazione; il terzo motivo è infondato perché le risultanze probatorie sostengono l'ipotesi della cessione; il quarto è infondato dato che la sospensione emergenziale dei termini (minimo 64 giorni) sposta la scadenza della prescrizione oltre la sentenza impugnata e, inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Per Furnari: il ricorso è aspecifico e non contrasta criticamente i passaggi motivazionali che hanno ritenuto prova di cessioni finalizzate alla rivendita. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale di riferimento per i reati di traffico/ detenzione di stupefacenti, alla base della condanna confermata in sede di merito.
Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento; applicata per irrogare le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.
Normativa emergenziale (sospensione termini processuali, efficacia pratica di 64 giorni)
La sospensione dei termini disposta nell'ambito di misure emergenziali ha effetto sul computo dei termini di prescrizione; qui ha spostato la scadenza oltre la sentenza impugnata, rendendo irrilevante l'eccezione di prescrizione proposta.
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
Giurisprudenza richiamata per riconoscere la sospensione minima di 64 giorni ai fini del calcolo dei termini e della prescrizione.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 (D.L.)
Principio giurisprudenziale secondo cui l'inammissibilità della impugnazione per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità o colpa del proponente in ordine alla causa di inammissibilità, utile per la decisione sulla condanna al pagamento delle somme a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Le censure generiche che non indicano atti o provvedimenti specifici (es. decreti di autorizzazione alle intercettazioni) sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Cassazione.
- La identificazione di un imputato come fornitore può essere ritenuta valida anche sulla base di una pluralità di indizi eterogenei e logicamente concatenati (conversazioni, comportamenti, riscontri sul luogo e sulle persone), senza che sia sempre necessaria una prova fonica scientifica.
- L'assenza di accertamento materiale della quantità/qualità della sostanza non esclude automaticamente la sussistenza del reato se le risultanze logiche e circumstanziali dimostrano la cessione a terzi.
- Nel calcolo della prescrizione occorre tener conto di sospensioni normative (anche emergenziali); inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non è possibile far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- I ricorsi del ricorrente che non affrontano criticamente i passaggi motivazionali chiave in motivazione sono destinati a fallire; l'inammissibilità espone anche al rischio di condanna alle spese e all'ammenda a favore della Cassa delle ammende.
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