Cassazione Civile, Ordinanza n. 10706/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originava dalla domanda proposta da ex dipendenti del Gruppo ENEL, o dai loro superstiti, volta ad accertare il diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo legittimi la disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio al 31 dicembre 2015. In cassazione i soccombenti avevano proposto ricorso per due motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia agli atti notificato alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c., ritenendo ritualmente proposta la rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di mandato speciale e debitamente notificata alla controparte. Ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte; tale accettazione rileva soltanto ai fini delle spese. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione quando interviene rinuncia rituale al ricorso.
la rinuncia deve essere formulata nelle forme prescritte e da difensore munito di mandato speciale, con notificazione ai difensori delle altre parti.
l'accettazione della rinuncia non è necessaria per l'estinzione, ma rileva ai fini del regolamento delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale e notificata alle controparti, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della parte resistente.
- La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura recettizia ma non accettizia: la sua efficacia estintiva non dipende dal consenso della controparte, essendo sufficiente la rituale comunicazione.
- L'accettazione della rinuncia incide soltanto sulla disciplina delle spese processuali, non sul perfezionamento dell'estinzione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non è dovuto quando il giudizio si chiude con declaratoria di estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10587/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10602/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10605/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10615/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10618/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10623/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →