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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10706/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava dalla domanda proposta da ex dipendenti del Gruppo ENEL, o dai loro superstiti, volta ad accertare il diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo legittimi la disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio al 31 dicembre 2015. In cassazione i soccombenti avevano proposto ricorso per due motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia agli atti notificato alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c., ritenendo ritualmente proposta la rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di mandato speciale e debitamente notificata alla controparte. Ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte; tale accettazione rileva soltanto ai fini delle spese. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione quando interviene rinuncia rituale al ricorso.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia deve essere formulata nelle forme prescritte e da difensore munito di mandato speciale, con notificazione ai difensori delle altre parti.

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia non è necessaria per l'estinzione, ma rileva ai fini del regolamento delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale e notificata alle controparti, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della parte resistente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura recettizia ma non accettizia: la sua efficacia estintiva non dipende dal consenso della controparte, essendo sufficiente la rituale comunicazione.
  • L'accettazione della rinuncia incide soltanto sulla disciplina delle spese processuali, non sul perfezionamento dell'estinzione.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non è dovuto quando il giudizio si chiude con declaratoria di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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