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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34467/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia traeva origine dal mancato riconoscimento, da parte della corte territoriale, della responsabilità di due banche in relazione a quattro assegni circolari ricevuti come pagamento nel 2005 da società operanti nella distribuzione di prodotti pirotecnici. Secondo la decisione di merito, gli assegni risultavano falsi o comunque trafugati e contraffatti, ma gli istituti di credito, nel procedere alla verifica sommaria richiesta dalla prassi, si erano limitati a contattare telefonicamente la banca emittente, ricevendone rassicurazioni sulla regolarità dei titoli. La corte d'appello aveva escluso la negligenza dei funzionari bancari e aveva riformato la sentenza di primo grado che, invece, aveva ravvisato la responsabilità delle banche per non avere rilevato anomalie evidenti. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse travisato prove decisive sulle anomalie ictu oculi percepibili negli assegni, in particolare sull'errata indicazione di una filiale riferita a un istituto che non avrebbe filiali; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte avesse fondato su mere considerazioni e non su presunzioni gravi, precise e concordanti il giudizio sugli errori di perforazione dei titoli; con il terzo hanno censurato, ancora ex artt. 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 360, n. 5, c.p.c., la ritenuta irrilevanza dell'esito delle verifiche presso l'archivio CAI e la mancata valorizzazione del fatto che il furto dei moduli in bianco era stato divulgato nel circuito bancario, quale parametro della diligenza esigibile dagli istituti di credito.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso. Ha accertato che la medesima controversia era già stata iscritta a ruolo con un diverso numero e risultava già pendente davanti alla Corte, essendo stata trattenuta in decisione in un precedente procedimento tra le stesse parti. Richiamando il principio del ne bis in idem e l'art. 39 c.p.c., la Corte ha ritenuto che la reiterazione dell'identica controversia imponesse la declaratoria di improcedibilità del procedimento successivamente iscritto. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata invocata dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è stata invocata dai ricorrenti per censurare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della valutazione della prova e della decisione fondata su prove non contestate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in tema di presunzioni semplici, da fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dalla Corte a fondamento del divieto di duplicazione del giudizio sulla medesima controversia

  • Cass., sez. 1^, 21 luglio 2005, n. 15341

    citata a supporto del principio del ne bis in idem processuale

  • Cass. S.U. 8527/2007

    citata per affermare che la reiterazione di una controversia già pendente determina l'improcedibilità del processo successivamente iscritto

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem processuale impedisce la contemporanea o successiva pendenza di due giudizi identici tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto e impone che la causa iscritta successivamente sia dichiarata improcedibile o comunque eliminata dal ruolo.
  • Quando una medesima controversia è già stata portata validamente all'esame del giudice e risulta ancora pendente o già decisa, la riproposizione della stessa domanda in un diverso procedimento non consente una nuova decisione nel merito.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni non possono elidere il rilievo preliminare di un impedimento processuale come la duplicazione del giudizio, che assorbe l'esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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