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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33996/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnativa di un atto di contestazione sanzioni (anno 2009) ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997 contestando il concorso di Papaleo, in qualità di commercialista di FAR s.r.l., nelle violazioni commesse da FAR s.r.l. e dal presunto amministratore di fatto Fabio Fabiani (fatturazione per operazioni inesistenti, indebite compensazioni di crediti IVA, uso di società prestanome e operazione di fusione/incorporazione verso società estera per eludere responsabilità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato gli atti e ha disposto il rinvio per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che: a) l'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 è compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e legittima la sanzionabilità dei terzi concorrenti (anche professionisti) per il contributo materiale o psicologico alla violazione; b) l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 consente l'attribuzione dei redditi all'interponente e, in caso di traslazione, l'ente formale non impedisce la responsabilità dell'interponente; c) la CTR ha fatto un apprezzamento parcellizzato e non complessivo degli indizi; pertanto la decisione di merito è annullata e la causa rinviata per riesame.

Norme richiamate

  • art. 7 del d.l. n. 269/2003

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica

    La norma limita in via generale la sanzionabilità alla persona giuridica per il rapporto fiscale proprio, ma, per la Corte, tale limitazione non esclude l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 compatibili (in particolare l'art. 9) e va interpretata tenendo conto della clausola di compatibilità del comma 3; l'art. 7 riguarda in particolare i soggetti legati organiquemente all'ente (rappresentanti/amministratori) e l'ipotesi in cui l'ente abbia tratto effettivo vantaggio.

  • art. 9 del d.lgs. n. 472/1997

    Disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie: quando più persone concorrono nella violazione ciascuna soggiace alla sanzione prevista. La Corte afferma la compatibilità dell'art. 9 con l'art. 7 del dl 269/2003 e la possibilità di sanzionare terzi concorrenti (anche esterni alla compagine societaria) per il contributo materiale o psicologico, a prescindere da un vantaggio economico personale.

  • art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

    Consente la traslazione dei redditi dalla società interposta all'interponente quando l'Amministrazione prova, anche per presunzioni gravi, la totale asservimento dell'ente interposto; in tal caso le imposte e le violazioni vengono riferite all'interponente e l'art. 7 non opera rispetto al rapporto fiscale dell'interponente effettivo.

  • art. 5 e art. 11 del d.lgs. n. 472/1997

    Richiamate nel testo come principi di personalità della sanzione, imputabilità e responsabilità solidale; l'art. 11 disciplina ipotesi di responsabilità solidale dell'ente per violazioni commesse nell'interesse dello stesso, distinta dalla responsabilità dei concorrenti ex art. 9.

Massime di principio

  • La responsabilità amministrativa-sanzionatoria per violazioni tributarie può colpire terzi concorrenti (es. professionisti) ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997 quando sussiste un contributo causale materiale o psicologico alla violazione, indipendentemente dal fatto che il terzo abbia tratto un vantaggio economico personale.
  • L'art. 7 del d.l. 269/2003 limita le sanzioni al soggetto giuridico per il rapporto fiscale proprio, ma non esclude l'applicazione delle norme del d.lgs. 472/1997 compatibili; va valutata la clausola di compatibilità del comma 3.
  • Se è contestata l'interposizione (art. 37, comma 3, DPR 600/73), l'Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti circa il totale asservimento della società all'interponente; una volta provata la traslazione del reddito, le violazioni possono essere attribuite all'interponente.
  • Nell'apprezzamento degli indizi il giudice deve procedere con valutazione analitica degli elementi e poi valutazione complessiva e sintetica: indici isolati possono assumere efficacia probatoria se concordati e valutati nel loro insieme.
  • Per i commercialisti e altri consulenti vale che lo svolgimento di attività professionale non esclude automaticamente la sanzionabilità: rileva la prova del contributo consapevole alla realizzazione dell'illecito, non la mera percezione del compenso.
  • In sede difensiva occorre sia contestare la prova logica degli indizi (richiedendo il rispetto del criterio di gravità, precisione e concordanza) sia dimostrare l'assenza di un rapporto di fatto che traduca la società in mero schermo o l'assenza di possesso effettivo dei redditi da parte dell'interponente.

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