Cassazione Penale, Sentenza n. 44710/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di parziale riforma della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato Franco Paolieri colpevole per il capo c) (artt. 81, 110 e 644 c.p.). Il ricorso per cassazione, proposto in otto motivi, contestava: l'ammissione dell'appello della Procura (art. 591 c.p.p.), la carenza di rinnovazione istruttoria rispetto alle prove a discarico (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), la carenza o contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale nel rigetto delle eccezioni difensive, il presunto travisamento e mancato confronto delle prove dichiarative (testimonianze di Matteucci, Cerboni, Carresi, Cacciatore e documentazione), e la mancata esplicitazione delle ragioni per cui la sentenza di primo grado liberatoria era stata rovesciata. La difesa chiedeva l'annullamento della condanna o, in subordine, la rinnovazione integrale dell'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non consentiti. In particolare: ha ritenuto ammissibile l'appello della Procura; ha confermato che l'obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non impone la riassunzione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle specificamente indicate e ritenute decisive; ha escluso la sussistenza di travisamento o di motivazione carente che possa essere riesaminata in cassazione; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di responsabilità concorsuale e le conclusioni della Corte d'appello in ordine al ruolo attivo di Paolieri nella vicenda. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norme che individuano la fattispecie penalmente contestata: responsabilità nel concorso di persone (art.110) e appropriazione indebita (art.644), con indicazione di responsabilità concorrente (art.81 nella misura in cui è stata richiamata per la concorsualit�). Queste disposizioni costituiscono l'oggetto della condanna per il capo c).
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede i requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello della Procura fosse sufficientemente specifico nelle censure di merito e quindi ammissibile, nonostante le doglianze difensive sulla presunta genericit�.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di impugnazione del PM dell'assoluzione: la Corte chiarisce che non � automatica la riassunzione di tutte le prove dichiarative, ma va effettuata una rinnovazione mirata sulle sole prove che l'appellante indica come erroneamente valutate e decisive ai fini della responsabilit�.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione in cassazione; qui usata per la corretta esposizione sintetica degli otto motivi proposti.
Richiamato in relazione alla trattazione scritta: la procedura di trattazione scritta � stata applicata secondo la normativa emergenziale e successive modificazioni richiamate in sentenza.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (richiami normativi)
Citati come norme che incidono sulla applicazione delle disposizioni procedurali e sull'ambito di applicazione della trattazione scritta; usati per motivare la procedura seguita in cassazione.
Permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte ha applicato questa sanzione nella misura indicata.
Massime di principio
- L'appello proposto dal Pubblico Ministero contro un'assoluzione pu� essere dichiarato ammissibile anche se mira a una riconsiderazione di fatti, purch� contenga censure puntuali e specifiche sulla valutazione probatoria effettuata dal giudice di primo grado.
- L'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non impone la riassunzione integrale di tutte le prove dichiarative assunte in primo grado: il giudice d'appello deve procedere a una rinnovazione mirata delle sole prove che l'appellante indica come decisive e valutate erroneamente.
- In Cassazione non � consentito un nuovo esame dei fatti o una completa rivalutazione della prova: i motivi che si sostanziano in una richiesta di riconsiderazione integrale della piattaforma istruttoria sono generalmente inammissibili se il giudizio d'appello ha un apparato motivazionale congruo.
- Per superare una pronuncia assolutoria in appello con esito sfavorevole, la motivazione di riforma deve mostrare una logica coerente e puntuale; tuttavia la 'motivazione rafforzata' necessaria in caso di overturning peggiorativo � valutata concretamente e non automaticamente esclusiva di legittimit� se dal nuovo esame emergono circostanze decisive.
- Le doglianze generiche o ripetitive che non spiegano concretamente dove le prove aggiuntive avrebbero inciso sui punti decisivi della decisione di appello sono destinate a fallire in cassazione per genericit� e manifesta infondatezza.
- L'inammissibilit� del ricorso per manifesta infondatezza pu� comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va dunque evitata l'impugnazione temeraria o non sufficientemente argomentata.
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