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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22911/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato di estorsione (art. 629 c.p.). Si assumeva la nullità della motivazione per mancanza o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., articolando quattro motivi: (1) eccessiva e non motivata quantificazione della provvisionale (evidenziata sproporzione tra danno contestato e provvisionale di €5.000); (2) mancata adeguata valutazione della credibilità, sia estrinseca che intrinseca, della persona offesa Vincenzo Amò, con richiamo a presunte contraddizioni e menzogne emerse in dibattimento; (3) errata valutazione della testimonianza di Maria Grazia Padalino (coniuge della parte offesa), ritenuta de relato, contraddittoria e priva di riscontri; (4) erronea affermazione che un accordo preventivo tra vittima e agente non escluda la configurabilità dell'estorsione, deducendo che un "accordo" avrebbe dovuto impedire la qualificazione come estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi erano o non consentiti in cassazione (la quantificazione della provvisionale è decisione discrezionale non impugnabile in Cassazione), o manifestamente infondati e generici; la Corte d'appello aveva fornito una motivazione ampia e puntuale, valorizzando in particolare la registrazione fonica segreta acquisita in dibattimento come elemento probatorio fondamentale e valutando congruamente le deposizioni di Amò e della Padalino. È stato ribadito che la valutazione della credibilità è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, non ravvisate nel caso. Quanto al quarto motivo, la Corte ha chiarito che un accordo antecedente non esclude l'estorsione quando l'agente usa l'apparato giuridico per coartare la volontà e ottenere un profitto ingiusto; l'abuso del diritto può integrare l'elemento minaccioso. Esiti processuali: rigetto del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); esclusione, però, della condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile in Cassazione, per mancata produzione di contributi specifici sul motivo del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'estorsione: la sentenza conferma che la condotta descritta (minaccia di risolvere il contratto per ottenere un pagamento non dovuto) integra il reato, anche quando esista un accordo antecedente, se la minaccia è usata per coartare la volontà e conseguire un profitto ingiusto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato dalla ricorrente (vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità). La Corte chiarisce che i motivi devono essere specifici e confrontarsi col complesso della motivazione di merito; motivi generici o già esaminati in appello e respinti sono inammissibili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata quale riferimento formale per la sintetica esposizione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato riassunto conformemente a tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. l. 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento in Cassazione nel periodo emergenziale e per il deposito scritto delle conclusioni in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (come modificato dal d.l. 31/10/2022, n. 162, conv. l. 30/12/2022, n. 199)

    Richiamata per dare continuità normativa all'applicazione delle disposizioni sull'istruttoria scritta nella fase di legittimità; indica la compatibilità dell'uso della trattazione scritta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la liquidazione delle spese processuali e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • La quantificazione di una provvisionale in sede penale è atto discrezionale e, in linea generale, non è sindacabile in Cassazione: i motivi che riguardano solo la misura della provvisionale sono frequentemente inammissibili.
  • La valutazione della credibilità delle persone offese e dei testimoni è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di mancanza di motivazione, contraddittorietà manifesta o inosservanza di elementi probatori essenziali; censure generiche sulla persuasività non bastano.
  • Una registrazione fonica o altra prova oggettiva acquisita in dibattimento può costituire perno decisivo della motivazione e rendere irrilevanti eventuali contraddizioni marginali nelle deposizioni.
  • La presenza di un accordo antecedente tra "vittima" e "agente" non esclude automaticamente l'estorsione: se l'agente usa minacce o abuso del diritto per ottenere una prestazione non dovuta o un profitto ingiusto, è configurabile l'estorsione.
  • L'abuso del diritto (esercizio di un potere o pretesa legittima con finalità illecite o per coartare la volontà altrui) può integrare l'elemento minaccioso dell'estorsione.
  • In sede di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con l'intero apparato motivazionale della sentenza impugnata; la mancata considerazione delle parti rilevanti del provvedimento di merito rende il ricorso inammissibile per aspecificità.

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