Cassazione Penale, Sentenza n. 36949/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva accolto il reclamo presentato dal detenuto Palazzolo, autorizzandolo ad acquistare un lettore di CD/DVD musicale per uso ricreativo. Il ricorso contesta che il detenuto sia sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis e che, in tale regime, l'autorizzazione all'uso di lettori portatili sia ammessa solo per motivi di studio o lavoro (secondo DPR 30/6/2000 n.230, art.40), mentre per motivi ricreativi è vietata o comunque subordinata a valutazioni di sicurezza; inoltre si sostiene che la disponibilità dei CD non costituisca un diritto soggettivo del detenuto, essendo la modalità di fruizione regolata dall'amministrazione penitenziaria e bilanciabile con esigenze di controllo e di organizzazione del carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse ritenuto il diritto del detenuto a scegliere e ascoltare musica personalizzata in termini assoluti senza valutare concretamente l'impatto sull'organizzazione e sulla sicurezza dell'istituto. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza nel senso che il DPR 230/2000, art.40 non stabilisce un divieto assoluto ma lascia spazio alla discrezionalità dell'amministrazione, soprattutto in regime 41-bis, e che la richiesta non deve essere automaticamente accolta: occorre valutare se l'autorizzazione comporti oneri inesigibili per l'Amministrazione (messa in sicurezza dei dispositivi, verifiche sui supporti, impiego di risorse). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà compiere una valutazione concreta e motivata delle esigenze di sicurezza e delle risorse disponibili.
Norme richiamate
DPR 30 giugno 2000 n. 230, art. 40
ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio
La Corte interpreta l'art.40 come non contenente un divieto assoluto alla detenzione/uso di lettori CD, ma come norma che lascia margine di discrezionalità al direttore e all'amministrazione penitenziaria. L'autorizzazione è dunque possibile, ma soggetta a valutazione delle finalità (studio/lavoro) e delle esigenze di sicurezza e organizzazione dell'istituto.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Il regime detentivo speciale enfatizza esigenze di controllo e sicurezza tali da giustificare restrizioni o divieti più rigorosi rispetto al regime ordinario; le richieste di dispositivi vanno bilanciate con queste esigenze e con l'impatto organizzativo sull'istituto.
Art. 35-bis e art. 69 Ordinamento penitenziario
Norme utilizzate dal detenuto per proporre il reclamo e ottenere autorizzazioni relative a beni e modalità di detenzione; definiscono la procedura per le istanze e i reclami in materia di regime detentivo e misure interne.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita l'enunciazione del motivo di ricorso nei termini strettamente necessari; la Cassazione rileva che il Ministero ha inquadrato il motivo nei limiti previsti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 29815/2021; Sez. 1, n. 43484/2021)
La Corte ha già stabilito che l'art.40 non vieta automaticamente l'autorizzazione e che l'ascolto di musica rientra nei "piccoli gesti di normalità"; tuttavia ha altresì precisato che l'interesse del detenuto a scegliere musica personalizzata non è un diritto assoluto e deve essere bilanciato con esigenze di sicurezza e con i costi organizzativi e di messa in sicurezza dei dispositivi.
Massime di principio
- L'art.40 del DPR 230/2000 non impone un divieto assoluto: la concessione di lettori portatili è possibile ma rimane sottoposta alla discrezionalità del direttore/Amministrazione penitenziaria.
- In regime 41-bis le esigenze di sicurezza prevalgono: le autorizzazioni per dispositivi ricreativi vanno valutate caso per caso, con attenzione all'impatto sulla sicurezza e sull'organizzazione dell'istituto.
- L'interesse del detenuto a fruire di musica personalizzata non costituisce un diritto soggettivo incontestabile; deve essere bilanciato con le esigenze amministrative e di sicurezza.
- Il giudice che autorizza deve motivare in concreto perché l'uso del dispositivo non comporta oneri inesigibili per l'Amministrazione; analogamente, un diniego amministrativo deve esplicitare le ragioni concrete (risorse, messa in sicurezza, verifiche sui supporti).
- Se il giudice di merito omette una valutazione concreta delle esigenze di sicurezza e delle risorse necessarie, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione e rinvio per un nuovo esame motivato.
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