Cassazione Penale, Ordinanza n. 16050/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale di dichiarare estinto per prescrizione il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale, relativo a un fatto commesso il 21 luglio 2013. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. c.p.p., 354 e 356 c.p.p., nonché vizio motivazionale. La censura, secondo la Corte di cassazione, si limitava però a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni del giudice di merito. In sostanza, il ricorrente chiedeva un diverso apprezzamento delle risultanze processuali al fine di pervenire, nonostante la causa estintiva, a una pronuncia più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa e priva di un confronto critico con la motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto, la sua non riferibilità all'imputato o la sua irrilevanza penale. Nel caso concreto tale evenienza è stata esclusa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Citado come norma processuale richiamata dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio nel merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con la motivazione di merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ritiene la censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate.
L'assoluzione nel caso di estinzione del reato è consentita solo se l'innocenza dell'imputato o l'insussistenza del fatto emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriori accertamenti.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva, la pronuncia assolutoria è possibile solo quando la causa di proscioglimento emerga ictu oculi dagli atti.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può pronunciare assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. solo se dagli atti emerga in modo immediato e non controvertibile una causa di proscioglimento nel merito.
- La verifica richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. non può trasformarsi in un accertamento approfondito o valutativo: è necessaria una evidenza processuale tale da rendere la soluzione assolutoria percepibile ictu oculi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di una causa estintiva del reato, la mera possibilità di una diversa lettura del compendio probatorio non basta per ottenere una pronuncia assolutoria nel merito.
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