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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19928/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Trieste del 15/05/2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso attenevano esclusivamente: per entrambi, all'applicazione della recidiva; per uno dei due, anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tali doglianze erano meramente ripetitive rispetto ai motivi già dedotti in appello e già adeguatamente risolti nella sentenza impugnata. Inoltre, osserva che la determinazione della pena, dalla pena base al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia esistente e non manifestamente illogica, come nel caso concreto. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai due imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste. Ha ritenuto che le censure fossero ripetitive rispetto all'appello e che la valutazione sul trattamento sanzionatorio fosse espressione di discrezionalità di merito, non censurabile in sede di legittimità in presenza di motivazione non apparente e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato indirettamente attraverso il tema delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione era censurata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ripetitivo e attinente a valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    richiamato indirettamente in relazione all'applicazione della recidiva; la Corte reputa la censura inammissibile perché già dedotta in appello e risposta con motivazione adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure per cassazione che si limitano a riprodurre questioni già dedotte in appello e già esaminate dalla sentenza impugnata sono inammissibili quando non introducono specifici profili di illogicità o violazione di legge.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio, compresa la determinazione della pena base e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La doglianza sulla recidiva, se formulata in termini meramente reiterativi e non confrontati con la motivazione di appello, non consente un nuovo esame del merito in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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