Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23546/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Torino per il reato di evasione. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti erano, in sostanza, censure di fatto non consentite in sede di legittimità e contestavano il diniego della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il diniego era fondato sulle concrete modalità della condotta: l'imputato aveva precedenti specifici e aveva violato in più occasioni la prescrizione impostagli; tali elementi sono stati ritenuti incompatibili anche con la collaborazione richiesta per l'applicazione ed esecuzione delle pene sostitutive, anch'esse negate dalla corte di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della sentenza di condanna impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in ragione delle concrete modalità del fatto, dei precedenti specifici e delle reiterate violazioni della prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto, quando non investano profili giuridici o vizi logici rilevanti nei limiti del controllo di cassazione.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo concreto disvalore, presenti reiterazione delle violazioni, precedenti specifici e modalità tali da escludere un minimo offensivo compatibile con l'art. 131-bis c.p.
  • Nel reato di evasione, la reiterata inosservanza della prescrizione e la presenza di precedenti specifici possono giustificare il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • La valutazione di compatibilità con l'applicazione ed esecuzione delle pene sostitutive può essere negativamente influenzata da condotte che manifestino scarsa collaborazione e persistente inosservanza degli obblighi impostI.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.