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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24019/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da unazione revocatoria proposta dalla società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse affluite sui conti correnti accesi presso l'istituto di credito nel periodo sospetto tra il 6/7/2010 e l'ammissione alla procedura del 17/9/2010. Il primo e il secondo grado avevano accolto parzialmente la domanda, ritenendo revocabili le rimesse indicate in citazione e quantificando la somma da restituire sulla base del criterio del massimo scoperto di cui all'art. 70, comma 3, l.fall. La banca ricorrente ha censurato: la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello; la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, sostenendo che l'atto non individuasse adeguatamente le singole rimesse consistenti e durevoli; l'omesso esame dell'esistenza di un affidamento bancario che avrebbe imposto di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie; la violazione delle norme sulla revocatoria e sul criterio di quantificazione, perché la corte territoriale avrebbe determinato il quantum senza prima accertare la revocabilità delle singole rimesse; la mancata prova, da parte della procedura, degli estratti conto; la erronea valorizzazione, ai fini della scientia decoctionis della banca, del d.l. n. 103/2010; e l'omesso esame di fatti indiziari favorevoli alla banca per escludere la conoscenza dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi tranne il quarto, che ha accolto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che il giudice di merito non può limitarsi a calcolare l'importo revocabile con il criterio del massimo scoperto ex art. 70, comma 3, l.fall., ma deve previamente accertare, con riguardo alle singole rimesse, la consistenza e la durevolezza richieste dall'art. 67 l.fall.; il solo dato aritmetico del massimo scoperto non basta, perché rappresenta soltanto il tetto massimo della restituzione eventuale.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, ma senza accoglimento della doglianza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta motivazione apparente e alla valutazione probatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione solo apparente ricorre soltanto nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, non per semplice sinteticità.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, doglianza respinta.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa nullità dell'atto introduttivo e per l'asserita mancata specificazione delle rimesse revocabili.

  • art. 267 c.p.c.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la censura sull'onere della prova, in relazione alla mancata produzione degli estratti conto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva della scientia decoctionis.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla banca a sostegno della doglianza sull'onere probatorio e sul diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla banca a sostegno delle censure processuali e probatorie.

  • art. 67 l.fall.

    comma 2; comma 3, lett. b)

    La revocabilità delle rimesse va accertata in concreto con riguardo alla loro consistenza e durevolezza; la disciplina non consente di sostituire tale verifica con il solo dato del massimo scoperto. La norma si applica prescindendo dalla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

  • art. 70 l.fall.

    Il criterio del massimo scoperto indica soltanto il limite massimo dell'importo ripetibile una volta individuate le rimesse revocabili; non sostituisce l'accertamento preliminare della loro revocabilità.

  • d.l. n. 103/2010

    Utilizzato dalla Corte territoriale come elemento presuntivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca, in ragione delle difficoltà finanziarie del gruppo Tirrenia.

  • L. n. 80/2005

    Richiamata per la riforma della disciplina revocatoria dei versamenti in conto corrente e per la tesi della banca sulla necessità di specificare le singole rimesse consistenti e durevoli.

  • L. n. 169/2008

    Richiamata come ulteriore modifica dell'art. 70 l.fall. nel testo applicabile.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, il giudice deve prima individuare le singole rimesse revocabili verificandone consistenza e durevolezza; solo dopo può quantificare la somma dovuta entro il limite massimo previsto dall'art. 70 l.fall.
  • Il criterio del massimo scoperto previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall. non è un criterio autonomo di individuazione delle rimesse revocabili, ma soltanto un parametro di quantificazione del dovuto una volta accertata la revocabilità delle singole operazioni.
  • La disciplina della revocatoria dei versamenti in conto corrente, nel testo novellato, prescinde dalla distinzione tradizionale tra rimesse solutorie e ripristinatorie, dovendo il giudice verificare la revocabilità della rimessa alla luce della sua idoneità a ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria.
  • La scientia decoctionis del terzo è una valutazione di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di giudizio; non è sindacabile la mera diversa lettura delle circostanze indiziarie da parte della ricorrente.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo nei casi estremi di totale assenza o incomprensibilità della motivazione, non quando il giudice esamini sinteticamente ma in modo intellegibile tutte le censure devolute.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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