Cassazione Civile, Ordinanza n. 07188/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto la realizzazione e installazione di impianti di ventilazione, aspirazione e immissione presso un esercizio di ristorazione. La società committente ha agito per ottenere il ristoro dei costi sostenuti per eliminare immissioni rumorose superiori alla tollerabilità, imputate a difformità e vizi delle opere eseguite. Il primo giudice aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta; in appello la decisione è stata riformata, con condanna del prestatore d'opera al pagamento di una somma corrispondente al costo degli interventi necessari per rimediare ai vizi. Il ricorso per cassazione censura: 1) l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) la mancata corretta applicazione dell'art. 2943, quarto comma, c.c., sostenendo che le lettere inviate dalla committente non avessero contenuto idoneo a costituire in mora il debitore e che l'ultima lettera del 15.04.2011 non fosse mai giunta a destinazione; 3) l'omesso esame del fatto decisivo del mancato ricevimento di tale missiva; 4) l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione correlata alla mancata prova della notifica della stessa lettera; 5) l'omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; 6) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e per decisione difforme dalle conclusioni peritali; 7) la censura sulle spese nei confronti della terza chiamata. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto, e ha rigettato il settimo. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione e, solo se necessario, del merito e delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla prescrizione e alla prova dell'efficacia interruttiva delle missive, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Ha precisato che l'eccezione di prescrizione, per essere superata, richiede atti effettivamente idonei a costituire in mora il debitore e che, trattandosi di atto recettizio, incombe sulla parte che lo invoca l'onere di provarne la conoscenza o comunque la ricezione da parte del destinatario. Ha inoltre osservato che la reiterazione della denuncia dei medesimi vizi non sposta in avanti il termine di prescrizione. Il motivo sull'inammissibilità dell'appello è stato rigettato per rigetto implicito dell'eccezione, mentre quello sulle spese è stato respinto perché la regolazione era coerente con il principio di causalità e soccombenza. I motivi relativi a consulenza tecnica e motivazione sono stati assorbiti, restando rimessi al giudice di rinvio in caso di infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Norme richiamate
L'eccezione di inammissibilità dell'appello resta implicitamente respinta quando il giudice d'appello decide nel merito accogliendo l'impugnazione; non vi è omessa pronuncia su tale eccezione in presenza di una statuizione incompatibile.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte esclude la sua violazione per effetto dell'accoglimento nel merito dell'appello.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto irrilevante alla luce della decisione di merito della Corte d'appello.
Per interrompere la prescrizione l'atto deve contenere una chiara pretesa e una richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore; l'effetto è istantaneo e non può derivare dal cumulo di più atti inidonei singolarmente considerati. Trattandosi di atto recettizio, occorre la prova della ricezione/conoscenza da parte del destinatario.
Dopo un atto validamente interruttivo decorre un nuovo periodo di prescrizione; se però l'atto successivo non è provato come ricevuto, non può produrre l'effetto interruttivo.
Nel contratto d'opera l'azione per vizi deve essere proposta entro un anno dalla consegna dell'opera; la prescrizione è soggetta a interruzione nei modi previsti dall'art. 2943 c.c.
Richiamato ai fini della qualificazione del rapporto come contratto d'opera.
Richiamato in via analogica nel ragionamento della Corte sui vizi dell'opera e sulla disciplina della denuncia e prescrizione.
Menzi0nato nella richiesta di sospensione della terza chiamata, senza rilievo decisorio nel dispositivo.
Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia; la Corte accoglie la doglianza solo nei limiti in cui la sentenza d'appello non aveva risposto sull'eccezione di mancata prova della notifica della missiva decisiva.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e delle conclusioni del CTU; il motivo resta assorbito.
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per motivazione inadeguata; il motivo resta assorbito.
Norma processuale richiamata per veicolare i diversi motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello può ritenersi implicitamente rigettata quando la Corte d'appello esamina e accoglie il gravame nel merito; in tale situazione non sussiste omessa pronuncia sull'eccezione.
- Per interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c. non basta una generica comunicazione o una mera reiterazione della denuncia dei vizi: è necessaria una manifestazione inequivoca della volontà di far valere il diritto, con richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore.
- L'efficacia interruttiva di un atto recettizio presuppone la prova della sua ricezione o comunque della conoscenza da parte del destinatario; l'onere probatorio grava su chi invoca l'interruzione.
- Se l'atto successivo asseritamente interruttivo non risulta provato come ricevuto dal destinatario, il termine di prescrizione non si arresta e può maturare prima della domanda giudiziale.
- Nei vizi dell'opera soggetti al termine annuale di cui all'art. 2226 c.c., la disciplina dell'interruzione della prescrizione segue le regole generali dell'art. 2943 c.c., ma solo atti realmente idonei e provati possono produrre l'effetto sospensivo/interruttivo.
- Quando il motivo di ricorso che investe il merito della valutazione probatoria resta assorbito dall'accoglimento di una censura preliminare, il giudice di rinvio dovrà esaminarlo solo se la questione pregiudiziale venga risolta in senso sfavorevole al ricorrente.
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