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Parere

Parere n. 1189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla professoressa Fischetti Giulia contro il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e la Commissione giudicatrice e nei confronti del professor Daniele Paoloni 1.per l’annullamento: - del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica nella Scuola secondaria di II° grado, bandito con decreto D.G. Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023, per mancato superamento della prova orale in data 29 maggio 2024; - della comunicazione relativa all’esito della prova orale e pratica risalente al giorno 29 maggio 2024; - dello stesso esito di mancato superamento della prova orale; - di tutti i provvedimenti, anche ignoti, ed i verbali della Commissione di concorso adottati per la prova orale di concorso per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica nella Scuola secondaria di II° grado; - ove occorra, dello stesso Bando D.D.G. Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 e del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui abbiano autorizzato l'operato della Commissione di concorso, anche nella parte in cui è stata adottata l’utilizzazione di metodi di somministrazione prova, valutazione e attribuzione di punteggio; - ove occorra, dello stesso Bando D.D.G. Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del6 dicembre 2023 e del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui non hanno stabilito specifici e distinti criteri ed indicatori di valutazione della fase disciplinare della prova orale dei candidati; - ove occorra, del DDG USR Lazio n. 734 del 3 maggio 2024 di nomina Commissione di concorso, nel Lazio, per la classe di concorso A027; - ove occorra, del verbale n. 1/2024 di insediamento della Commissione di concorso, nel Lazio, per la classe di concorso A027; - di ogni verbale e delibera relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove orali d'esame, ivi compreso il verbale della Commissione di concorso n. 32 del 29 maggio 2024, nonché di tutti i singoli atti della Commissione, compresa la griglia di valutazione della sua prova orale; - di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova orale e successivamente abbiano leso le sue ragioni; - della graduatoria generale definitiva di merito del Lazio per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica nella Scuola secondaria di II° grado, relativa al Concorso di cui al cit. D.D.G. MIM n. 2575 del 6 dicembre 2023, pubblicata in data 8 agosto 2024 unitamente a DDG USR Lazio n. 1501 di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita; 2. nonché per l’accertamento del suo diritto di ripetere, nel Lazio, la prova orale relativa al concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica nella Scuola secondaria di II° grado.

Giustizia amministrativa202401274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esclusione dal concorso per docenti, classe A027 – Matematica e Fisica, per mancato superamento della prova orale, e richiesta di ripetizione della prova

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi al mancato superamento della prova orale del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A027, nonché la graduatoria definitiva nella parte in cui non la includeva. Ha dedotto violazioni della disciplina dei concorsi pubblici e del bando, dei principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento e merito, nonché vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irregolarità nella verbalizzazione e lesione del diritto di difesa. Ha inoltre chiesto cautelarmente la sospensione degli atti e l’accertamento del diritto a ripetere la prova orale. Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità della prova orale, degli atti della Commissione, della graduatoria e della disciplina concorsuale. Ha accertato che l’opposizione dell’Avvocatura Generale dello Stato era stata ritualmente e tempestivamente proposta il 5 ottobre 2024. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Domanda cautelare

La domanda cautelare non è stata esaminata nel merito, risultando assorbita dalla declaratoria di improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge

    L’opposizione al ricorso straordinario consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; la sua ritualità e tempestività rendono improcedibile il ricorso straordinario.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai principi generali sullo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei concorsi pubblici; la Sezione non ne ha valutato l’applicazione sostanziale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di ragionevolezza e trasparenza; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento e imparzialità; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al diritto di difesa; la relativa censura non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
  • L’opposizione al ricorso straordinario costituisce espressione della facoltà di ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge, poiché l’utilizzo del rimedio straordinario presuppone la concorde volontà delle parti.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nell’ambito del rimedio straordinario resta assorbita e non è esaminata nel merito.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una partecipante al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica. Il ricorso era diretto contro il mancato superamento della prova orale, gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria definitiva, con contestuale domanda cautelare e richiesta di ripetizione della prova.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente sosteneva di essere stata illegittimamente esclusa dal concorso a seguito dell’esito negativo della prova orale del 29 maggio 2024. Aveva impugnato, tra gli altri, il provvedimento di esclusione, la comunicazione dell’esito, i verbali della Commissione, la griglia di valutazione, il bando, il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, il decreto di nomina della Commissione e la graduatoria definitiva del Lazio.

Le censure riguardavano la violazione della disciplina dei concorsi pubblici e del bando, dei principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento e merito, nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Era stata inoltre dedotta la violazione del diritto di difesa e dei principi in materia di verbalizzazione e motivazione dei giudizi concorsuali.

Opposizione dell’amministrazione

Dopo il deposito del ricorso, la Sezione aveva richiesto al Ministero competente la relazione prevista dalla disciplina del ricorso straordinario, anche ai fini dell’esame dell’istanza cautelare. L’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha tuttavia comunicato di avere notificato il 5 ottobre 2024 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha quindi richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.

Sono stati richiamati, in proposito, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità della prova orale, degli atti della Commissione, del bando o della graduatoria. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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