Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza dell’8 maggio 2026, il GIP del Tribunale di Brescia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato all’imputato la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il tasso alcolemico accertato era di 1,61 g/l. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione di legge per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il Procuratore generale può ricorrere per cassazione contro l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche in una sentenza di patteggiamento, perché tali statuizioni sono estranee all’accordo delle parti e non rientrano nella loro disponibilità. Per il reato contestato la sospensione della patente è prevista dalla legge e opera anche in caso di patteggiamento; l’eventuale accordo delle parti sulla sua durata è inefficace. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non elimina la sanzione: il giudice deve sospenderne l’efficacia in attesa dell’esito del lavoro, valutando poi le conseguenze previste dalla legge in caso di esito positivo. La sentenza è stata annullata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
La norma incriminatrice prevede che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, con raddoppio nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Accertata la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista, consegue la sospensione della patente da uno a due anni, con raddoppio se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
art. 186, comma 2-quater, cod. strada
Tali previsioni, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2-quater, sono destinate ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente si applica anche in caso di patteggiamento.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata.
Anche dopo la modifica dell’art. 444 c.p.p., la previsione che consente alle parti di formulare richieste sulle pene accessorie non rende disponibili alle parti le sanzioni amministrative accessorie: l’eventuale accordo sulla loro durata è inefficace.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione.
La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non comporta l’omessa applicazione della sospensione della patente: ne va sospesa l’efficacia fino alla valutazione dell’esito del lavoro, con le conseguenze previste in caso di esito positivo.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, in quanto estranee all’accordo delle parti in forza della loro autonomia, le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità.
Le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie, non essendo comprese nella disponibilità negoziale delle parti, possono essere sottoposte al controllo di legittimità.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione fisica, limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
L’omessa applicazione della sanzione accessoria determina l’annullamento limitato a tale punto, con rinvio al giudice competente in diversa composizione.
Massime di principio
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione contro l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria anche avverso una sentenza di patteggiamento, poiché le statuizioni relative a tali sanzioni sono estranee all’accordo delle parti e sindacabili in sede di legittimità.
- Quando la legge collega al reato una sanzione amministrativa accessoria, questa opera anche in caso di patteggiamento; un accordo tra le parti volto a determinarne la durata deve considerarsi inefficace, non rientrando la sanzione nella loro disponibilità.
- La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non esclude la sanzione amministrativa accessoria: il giudice deve sospenderne l’efficacia fino alla valutazione dell’esito del lavoro e applicare, se ne ricorrono i presupposti, le conseguenze previste dalla legge.
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