Cassazione Penale, Ordinanza n. 24534/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse erronea nel ravvisare tutti gli elementi costitutivi del reato; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si risolveva nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese, senza un concreto e argomentato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso anche la diversa ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la motivazione di merito sulla causa ostativa dell'abitualità del comportamento, desunta dalla non occasionalità degli acquisti di gasolio di provenienza furtiva e dai precedenti penali specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza reale critica alla motivazione; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva logicamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'abitualità della condotta e dei precedenti specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di merito è stata ritenuta corretta nell'avere integrato tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione.
È stata esclusa, in concreto, la diversa ipotesi contravvenzionale della ricettazione di cose di sospetta provenienza.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la sussistenza della causa ostativa dell'abitualità del comportamento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della sussistenza del reato non può risolversi in una critica generica o meramente assertiva, ma deve individuare puntualmente i vizi logici o giuridici della decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione evidenzi elementi ostativi quali l'abitualità della condotta, desunta dalla non occasionalità delle condotte contestate e da precedenti penali specifici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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