Cassazione Civile, Ordinanza n. 13328/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso introduttivo della società. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio, valorizzando l’intervento di una norma sopravvenuta. Infine ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato un estratto di ruolo nel quale erano indicate alcune cartelle di pagamento asseritamente mai notificate, relative a imposte IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e comunque provata la regolare notifica delle cartelle. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma la Corte ha rilevato preliminarmente che, per effetto della disciplina sopravvenuta, l’estratto di ruolo non era impugnabile e che ciò rendeva inammissibile l’originario ricorso, senza necessità di esaminare i motivi dedotti.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo
La norma sopravvenuta preclude l’impugnazione dell’estratto di ruolo; la Corte la applica ai processi pendenti e ricava da ciò l’inammissibilità del ricorso originario.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
È la disposizione che ha introdotto il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo richiamato dalla Corte.
conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha convertito con modifiche il decreto-legge che ha introdotto il divieto.
Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare l’applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ai sensi dell'art. 1, comma 17
È richiamato per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile quando la disciplina sopravvenuta ne vieta l’impugnazione; il divieto opera anche nei giudizi pendenti secondo l’interpretazione consolidata della Corte di cassazione.
- Quando l’atto introduttivo originario è inammissibile per difetto di impugnabilità dell’estratto di ruolo, la cassazione della sentenza impugnata può avvenire senza rinvio, senza esaminare i motivi di ricorso.
- L’intervento di una norma sopravvenuta che incide sull’ammissibilità dell’azione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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