Cassazione Civile, Ordinanza n. 09697/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da due condomìni nei confronti del condominio confinante per far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio, anche nelle forme di legge, a favore dei rispettivi fondi e per ottenere la trascrizione della sentenza, nonché la rimozione di segnaletica e stalli che, secondo gli attori, ostacolavano l'accesso all'unica via di transito. Il convenuto contestava la legittimazione attiva e chiedeva il rigetto delle domande. Il Tribunale, dopo consulenza tecnica, rigettava alcune domande e poi costituiva una servitù coattiva di passaggio per interclusione; la Corte d'appello confermava. Il condominio ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che in citazione fosse stata chiesta solo l'accertamento di una servitù già esistente e non la costituzione di una servitù coattiva, domanda che sarebbe stata introdotta solo tardivamente con memoria ex art. 183 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il fondo del resistente avrebbe avuto comunque accesso alla via pubblica tramite un'altra servitù su diverso mappale; 3) violazione dell'art. 1051 c.c., perché non sarebbe configurabile interclusione quando esiste già un passaggio, anche se scomodo; 4) contestazione del calcolo dell'indennità ex art. 1053 c.c. per la servitù, motivo che restava legato all'esito sulla costituzione della servitù stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione della domanda operata dai giudici di merito e non ravvisando ultrapetizione, anche in considerazione della possibilità di modificare la domanda nel corso del giudizio nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato né sull'esistenza di un'altra servitù di passaggio in favore del fondo del resistente, né sulle ragioni per cui tale accesso non fosse sufficiente o non fosse ampliabile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 1051 c.c., l'interclusione va valutata con riguardo all'unitarietà del fondo e non alle sue singole parti, e ha distinto l'ipotesi di un fondo già servito da accesso insufficiente o non ampliabile, che può ricadere nell'art. 1052 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, che dovrà verificare, anche alla luce della CTU e delle ammissioni delle parti, se il fondo sia davvero intercluso e, in caso negativo, se l'accesso esistente sia idoneo o ampliabile senza eccessiva onerosità; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è esclusa quando il giudice di merito interpreta la domanda secondo la reale volontà della parte desumibile dall'atto complessivamente considerato e dallo scopo pratico perseguito.
La domanda può essere modificata nei limiti consentiti dalla norma, anche quanto a petitum e causa petendi, purché la nuova formulazione resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi il contraddittorio.
La servitù coattiva di passaggio per interclusione presuppone che il fondo sia effettivamente intercluso; il fondo va valutato nella sua unitarietà e non per singole porzioni. Se esiste già un accesso alla via pubblica, non può dirsi intercluso salvo che l'accesso non sia idoneo e ricorrano le condizioni per le ulteriori valutazioni previste dalla disciplina.
Se il fondo non è intercluso ma l'accesso alla via pubblica è insufficiente e non ampliabile senza eccessiva onerosità, la disciplina applicabile è quella della servitù coattiva per insufficienza di accesso, con i relativi presupposti.
L'indennità dovuta per la servitù coattiva resta assorbita quando viene meno, o è ancora sub iudice, il presupposto della stessa costituzione della servitù.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito la domanda deve essere interpretata secondo il contenuto complessivo dell'atto e la concreta finalità perseguita, non in modo meramente letterale; perciò non vi è ultrapetizione se la decisione si mantiene nell'ambito della vicenda sostanziale introdotta e delle precisazioni ammesse in corso di causa.
- La modificazione della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. può riguardare anche gli elementi oggettivi dell'azione, purché non introduca un tema sostanziale del tutto estraneo e non comprometta il diritto di difesa della controparte.
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio per interclusione, il fondo deve essere considerato unitariamente: la sussistenza di un qualsiasi accesso alla via pubblica esclude l'interclusione, salvo che si discuta non dell'interclusione ma dell'insufficienza del passaggio esistente e dell'eventuale impossibilità o eccessiva onerosità del suo ampliamento.
- La motivazione sul presupposto dell'interclusione deve confrontarsi in modo specifico con le deduzioni delle parti e con gli esiti dell'istruttoria tecnica, non essendo sufficiente un mero rinvio alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
- Laddove il fondo non sia intercluso ma abbia soltanto un accesso insufficiente, la domanda deve essere scrutinata alla luce della disciplina sulla servitù coattiva per insufficienza di accesso, con verifica della concreta idoneità dell'accesso esistente e della possibilità di ampliamento senza eccessiva onerosità.
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