Cassazione Penale, Ordinanza n. 11560/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per il mancato proscioglimento per bis in idem, sostenendo che vi fosse una precedente condanna in altro giudizio per il medesimo fatto. La Corte rileva però che tale circostanza non era stata dedotta in appello e che l'imputato aveva comunque rinunciato ai motivi attinenti alla responsabilità; pertanto la questione richiedeva un accertamento di fatto non proponibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna dell'imputato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo di reato.
Consente la trattazione de plano del ricorso, in presenza dei presupposti indicati dalla Corte.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione del divieto di bis in idem in cassazione non può tradursi nella richiesta di un nuovo esame di questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito, quando l'accertamento presuppone verifiche extra-giudiziali o documentali non compiute in appello.
- La rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità in sede di appello può precludere la proposizione in cassazione di censure che, per essere valutate, richiedano comunque l'esame di circostanze fattuali non devolute al giudice di merito.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano e l'inammissibilità determina automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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