Cassazione Penale, Ordinanza n. 01524/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile in limine perché sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla fascia alcolemica più elevata. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva un vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità penale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la palese inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, requisito reso necessario dalla modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla L. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c), commi 2-bis e 2-sexies d.lgs. 285/1992
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave e relative aggravanti/sanzioni accessorie previste dalla norma.
Consente di dichiarare senza formalità la palese inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è stata richiamata la soppressione della facoltà di proposizione personale da parte dell'interessato.
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando l'inciso che consentiva alla parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere necessariamente proposto e sottoscritto da un difensore cassazionista; la proposizione personale della parte integra causa di inammissibilità.
- La palese inammissibilità del ricorso per cassazione, quando rilevabile ictu oculi, può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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