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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19725/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il diniego di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità presso la Misericordia di Andria (3 ore al giorno, 5 giorni alla settimana; complessivamente 15 ore settimanali). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sostenendo apoditticamente che l'attività, per la sua natura volontaria e la limitatezza temporale, non avrebbe efficacia rieducativa; inoltre rileva che il giudice non ha richiesto il programma all'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato il diniego in contrasto con la legge: l'art. 56-bis L. n. 689/1981 prevede espressamente che il lavoro di pubblica utilità può consistere in prestazioni non retribuite presso enti di volontariato e che l'orario può essere da 6 a 15 ore settimanali; quindi la proposta di 15 ore/settimana rientra nel quadro legislativo e non può essere esclusa come automaticamente non rieducativa per la sola natura volontaria o per la limitatezza dell'impegno. Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato è contrastante con la normativa e manifestamente insufficiente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 1, L. n. 689/1981

    "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale di applicare pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva; la discrezionalità è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 56-bis, L. n. 689/1981

    "nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere (...) presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato"; "la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale"

    Stabilisce che il lavoro di pubblica utilità comprende anche attività non retribuite presso enti di volontariato e disciplina l'intervallo orario ammesso (6-15 ore settimanali). Ne consegue che un impegno di 15 ore/settimana rientra nel quadro normativo e non può essere automaticamente escluso come privo di efficacia rieducativa.

  • art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice, ai fini della decisione sulla sostituzione, di chiedere all'U.E.P.E. il programma di lavoro di pubblica utilità; la mancata richiesta, se rilevante per la decisione, può essere un vizio procedurale.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione nel motivare l'inidoneità della prestazione come lavoro di pubblica utilità; la Corte rileva tuttavia che l'applicazione di tale richiamo non giustifica il rifiuto quando la prestazione rientra nei parametri di cui alla L. n. 689/1981.

Massime di principio

  • Se la prestazione proposta rientra nei parametri legislativi (es. attività non retribuita presso enti di volontariato e orario compreso tra 6 e 15 ore settimanali), il giudice non può negarla esclusivamente sulla base della natura volontaria o della limitatezza oraria.
  • Il potere discrezionale del giudice di escludere pene sostitutive deve essere motivato con riferimento ai criteri di cui all'art. 58 L. n. 689/1981 (rieducazione, prevenzione della recidiva, affidabilità nell'ottemperanza delle prescrizioni); motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Il giudice, quando utile per la valutazione, dovrebbe avvalersi degli approfondimenti tecnici dell'U.E.P.E. (art. 545-bis c.p.p.) e richiedere il programma di lavoro di pubblica utilità; la mancata richiesta può integrare un vizio procedurale.
  • La sola qualifica di 'volontariato' non esclude di per sé la natura di lavoro di pubblica utilità; va sempre verificata la corrispondenza con le previsioni legislative e l'effettiva capacità rieducativa nel caso concreto.
  • In situazioni analoghe la decisione può reggere solo se il giudice espone ragioni concrete circa l'insufficiente efficacia rieducativa, l'inidoneità a prevenire la recidiva o il rischio che il beneficiario non adempia le prescrizioni.
  • In caso di motivazione carente o contrastante con la legge, la Corte di legittimità annulla e rinvia per un nuovo giudizio, non per sostituirsi al giudice del merito.

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