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Ordinanza

Ordinanza n. 944/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) il documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) della nota del GSE prot. GSEWEB/P20220395814 del 10/07/2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a Forte Solar 5.1 S.r.l.”; (iii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal Gse. il tutto previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 dicembre 2022: per l'accertamento della non debenza degli importi richiesti dal GSE, e per l'annullamento, - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022; - del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “aggiornamento tempistiche pubblicazione e pagamenti corrispettivi”; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 maggio 2023: per l'annullamento della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 aprile 2025: per l’annullamento - della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4”; del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 [e della Delibera 266/2022]; - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 luglio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del GSE senza data, ricevuto in data 3 giugno 2026, in risposta all’istanza di riesame del 10 marzo 2026 (doc. 2), recante protocollo NEP202200053964 e oggetto “VENT 1 Capo Rizzuto S.r.l. Istanza di riesame della diffida di cui alla nota GSEWEB/P20260139036 del 17/2/2026 e delle Fatture nn. 1468873, 1549449, 368342 e 368343 e contestuale richiesta di emissione di nota di credito”, con cui il GSE ha rigettato l'istanza di riesame e confermato l’inclusione dell'impianto della società nel perimetro di applicazione dell'art. 15-bis del d.l. 4/2022.

Giustizia amministrativa202201599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE di rigetto dell’istanza di riesame e conferma dell’inclusione dell’impianto nel perimetro di applicazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché i precedenti atti ARERA e GSE relativi agli interventi sugli extraprofitti dell’energia elettrica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sugli extraprofitti dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, chiedendo anche l’accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE e la restituzione degli importi riscossi o compensati. Con i motivi aggiunti ha censurato, tra l’altro, la Delibera ARERA n. 143/2023, gli atti esecutivi del GSE, le comunicazioni relative alla fatturazione e il provvedimento del GSE che ha respinto l’istanza di riesame, confermando l’assoggettamento dell’impianto all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. La parte ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e prospettato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. Il Collegio ha precisato che restano impregiudicate le questioni pregiudiziali, poiché l’esigenza cautelare è riferita soprattutto agli atti esecutivi del GSE, in relazione ai quali dubita della propria giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza definire le questioni pregiudiziali, inclusa quella relativa alla giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE. Ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora, poiché la società presentava al 31 dicembre 2025 una disponibilità liquida e una consistenza di cassa assai superiori al credito vantato dal GSE; aveva registrato correttamente il credito nei documenti contabili e aveva ridotto significativamente le perdite nell’esercizio 2025, con perdite complessivamente modeste nel triennio. Non è stato provato il prospettato rischio di fallimento: i bilanci approvati evidenziavano sostanziale continuità aziendale, valorizzata anche nell’accordo bancario dell’11 marzo 2026, che aveva consentito lo svincolo di 8 milioni di euro e la rinuncia della banca a 25 milioni di euro di interessi passivi. Il pregiudizio è stato ritenuto comunque non irreversibile, perché l’eventuale restituzione delle somme riscosse dal GSE, soggetto solvibile, sarebbe stata possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito in l. n. 25/2022

    attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

    La norma costituisce la base legislativa degli interventi sugli extraprofitti e dell’inclusione degli impianti nel relativo perimetro applicativo; la sua legittimità è stata contestata, ma la questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti cautelari per mancata dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale.

  • commi da 30 a 38 l. n. 197/2022

    attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Sono richiamati quali disposizioni legislative attuate dalla Delibera ARERA n. 143/2023; la loro applicazione non è stata esaminata nel merito in sede cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; tale requisito non è provato quando la situazione patrimoniale e finanziaria dell’operatore evidenzia liquidità e disponibilità di cassa superiori all’obbligazione contestata.
  • Il rischio di crisi irreversibile dell’impresa non può essere desunto dalla mera esistenza di un’obbligazione restitutoria, quando i bilanci approvati attestano continuità aziendale, riduzione delle perdite e contabilizzazione dell’importo dovuto.
  • L’irreparabilità del danno patrimoniale è esclusa quando le somme eventualmente riscosse da un soggetto gestore dotato di indubitabile solvibilità possono essere restituite all’esito favorevole del giudizio di merito.
  • La valutazione cautelare del periculum può essere negativa anche quando siano prospettate questioni di giurisdizione, di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, se tali questioni vengono espressamente lasciate impregiudicate e manca comunque un pregiudizio cautelabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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