Cassazione Penale, Sentenza n. 02290/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del GIP lamentando: 1) illegittima applicazione delle sanzioni accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 (divieto di espatrio e ritiro della patente) sul presupposto che tale norma si riferirebbe soltanto alle sentenze di condanna e non alle sentenze di patteggiamento; 2) carenza di motivazione rispetto all'applicazione delle suddette pene accessorie, che hanno natura facoltativa e richiedono specifica motivazione in ordine alla finalità di prevenzione della reiterazione del reato. Alcuni ricorrenti richiamano altresì profili di violazione degli artt. 73 DPR 309/1990 e delle norme penali generali (artt. 15 e 133 cod. pen.) e delle disposizioni sul rito (artt. 444 e 445 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo che escludeva in radice l'applicabilità delle pene accessorie al patteggiamento: l'art. 445, comma 1‑bis, equipara la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna salvo le eccezioni espressamente indicate, e tali eccezioni non ricorrono nel caso di specie. Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi in parte perché le misure accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 hanno natura discrezionale e richiedono una motivazione specifica circa la loro utilità preventiva (finalità di prevenzione della reiterazione). Poiché nella sentenza impugnata tale motivazione è risultata carente, la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa all'irrogazione delle pene accessorie (divieto di espatrio e ritiro della patente) e ha disposto che il giudice proceda a nuovo esame e motivazione sul punto. Le statuizioni sulla pena principale concordata sono invece confermate.
Norme richiamate
art. 445 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
La sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna salvo le eccezioni espressamente indicate; quindi può costituire presupposto per l'applicazione delle pene accessorie, se non ricorrono le deroghe previste.
Disciplina il giudizio per patteggiamento e l'esame del giudice sull'accordo fra le parti; richiamata per il contesto procedurale dell'applicazione della pena su richiesta.
Prevede, tra le pene accessorie per reati in materia di stupefacenti, il divieto di espatrio e il ritiro della patente. La norma usa un potere discrezionale ('può'), quindi l'applicazione è facoltativa e richiede motivazione specifica in ordine alla prevenzione della reiterazione del reato.
Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti, richiamata in relazione ai capi di imputazione per i quali sono state comminate le pene principali.
Richiamato come riferimento alle fattispecie in cui il giudice può prosciogliere; utilizzato per spiegare perché il giudice deve verificare la corrispondenza del fatto alla fattispecie legale nel patteggiamento.
Richiamata tra le norme generali sul regime di applicazione delle pene (menzionata dai ricorrenti), senza che la Corte ne mutasse l'interpretazione nel provvedimento oggetto di impugnazione.
Norma sulle circostanze e sulla determinazione della pena; citata dai ricorrenti ma non decisiva rispetto alla questione sulla motivazione delle misure accessorie.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è, in linea di principio, equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell'applicazione delle pene accessorie salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 445, comma 1‑bis.
- Le pene accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 (divieto di espatrio, ritiro patente) hanno natura discrezionale e la loro irrogazione richiede una motivazione specifica in ordine alla finalità preventiva speciale (evitare la reiterazione del reato o eliminare condizioni che la favoriscono).
- L'irrogazione di misure accessorie non concordate nell'ambito del patteggiamento deve essere adeguatamente motivata: la mancanza di motivazione è vizio rilevabile in Cassazione.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare sia la presunta incompetenza normativa (testuale) all'applicazione delle misure accessorie sia, soprattutto, la sufficienza e specificità della motivazione fornita dal giudice rispetto alla necessità delle misure.
- Il giudice che intende applicare pene accessorie in sede di patteggiamento deve esplicitare il nesso causale e la previsione di rischio di reiterazione che giustifica la misura, documentando i fatti o le circostanze concrete che rendono la misura proporzionata e non meramente stigmatizzante.
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