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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02290/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del GIP lamentando: 1) illegittima applicazione delle sanzioni accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 (divieto di espatrio e ritiro della patente) sul presupposto che tale norma si riferirebbe soltanto alle sentenze di condanna e non alle sentenze di patteggiamento; 2) carenza di motivazione rispetto all'applicazione delle suddette pene accessorie, che hanno natura facoltativa e richiedono specifica motivazione in ordine alla finalità di prevenzione della reiterazione del reato. Alcuni ricorrenti richiamano altresì profili di violazione degli artt. 73 DPR 309/1990 e delle norme penali generali (artt. 15 e 133 cod. pen.) e delle disposizioni sul rito (artt. 444 e 445 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo che escludeva in radice l'applicabilità delle pene accessorie al patteggiamento: l'art. 445, comma 1‑bis, equipara la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna salvo le eccezioni espressamente indicate, e tali eccezioni non ricorrono nel caso di specie. Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi in parte perché le misure accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 hanno natura discrezionale e richiedono una motivazione specifica circa la loro utilità preventiva (finalità di prevenzione della reiterazione). Poiché nella sentenza impugnata tale motivazione è risultata carente, la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa all'irrogazione delle pene accessorie (divieto di espatrio e ritiro della patente) e ha disposto che il giudice proceda a nuovo esame e motivazione sul punto. Le statuizioni sulla pena principale concordata sono invece confermate.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    La sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna salvo le eccezioni espressamente indicate; quindi può costituire presupposto per l'applicazione delle pene accessorie, se non ricorrono le deroghe previste.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio per patteggiamento e l'esame del giudice sull'accordo fra le parti; richiamata per il contesto procedurale dell'applicazione della pena su richiesta.

  • art. 85 DPR 309/1990

    Prevede, tra le pene accessorie per reati in materia di stupefacenti, il divieto di espatrio e il ritiro della patente. La norma usa un potere discrezionale ('può'), quindi l'applicazione è facoltativa e richiede motivazione specifica in ordine alla prevenzione della reiterazione del reato.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti, richiamata in relazione ai capi di imputazione per i quali sono state comminate le pene principali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle fattispecie in cui il giudice può prosciogliere; utilizzato per spiegare perché il giudice deve verificare la corrispondenza del fatto alla fattispecie legale nel patteggiamento.

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamata tra le norme generali sul regime di applicazione delle pene (menzionata dai ricorrenti), senza che la Corte ne mutasse l'interpretazione nel provvedimento oggetto di impugnazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze e sulla determinazione della pena; citata dai ricorrenti ma non decisiva rispetto alla questione sulla motivazione delle misure accessorie.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è, in linea di principio, equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell'applicazione delle pene accessorie salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 445, comma 1‑bis.
  • Le pene accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 (divieto di espatrio, ritiro patente) hanno natura discrezionale e la loro irrogazione richiede una motivazione specifica in ordine alla finalità preventiva speciale (evitare la reiterazione del reato o eliminare condizioni che la favoriscono).
  • L'irrogazione di misure accessorie non concordate nell'ambito del patteggiamento deve essere adeguatamente motivata: la mancanza di motivazione è vizio rilevabile in Cassazione.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare sia la presunta incompetenza normativa (testuale) all'applicazione delle misure accessorie sia, soprattutto, la sufficienza e specificità della motivazione fornita dal giudice rispetto alla necessità delle misure.
  • Il giudice che intende applicare pene accessorie in sede di patteggiamento deve esplicitare il nesso causale e la previsione di rischio di reiterazione che giustifica la misura, documentando i fatti o le circostanze concrete che rendono la misura proporzionata e non meramente stigmatizzante.

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