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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12077/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di appello che aveva derubricato la tentata estorsione al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che la condotta di Bardi era finalizzata a ottenere un ingiusto profitto e che la pretesa era ingiustificata in quanto fondata su credito di origine illecita. Contestava inoltre la mancata motivazione sulla prova dell'esistenza del credito e la possibilità di ravvisare il profitto ingiusto anche senza specifica causale di droga. Bardi, con proprio ricorso, contestava la valutazione probatoria (in particolare l'attendibilità della persona offesa in assenza del giubbotto) e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le sue condizioni di vita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Bardi e ha accolto in parte il ricorso del Procuratore Generale: ha annullato la sentenza impugnata, riqualificando il fatto come tentata estorsione (art. 56 e 629 c.p.) poichè Bardi si era surrogato in un credito di origine illecita vantato da Pettirossi nei confronti della vittima Ansideri; ha ritenuto che la pretesa non fosse azionabile in sede giudiziale e che Bardi fosse, secondo la ricostruzione, consapevole della natura illecita del credito. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena. Ha condannato inoltre Bardi al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente fissata in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art.629

    La fattispecie è stata ritenuta configurabile: la condotta violenta/minacciosa volta a ottenere il pagamento di un credito di origine illecita integra estorsione quando la pretesa non può essere tutelata in sede giudiziale.

  • codice penale, art.393

    Originaria derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso tale qualificazione rilevando che il credito su cui si fondava la pretesa era illecito e quindi non azionabile giudizialmente.

  • codice penale, art.56

    Applicata per qualificare l'ipotesi come tentativo di estorsione (art. 56 in combinazione con art. 629).

  • codice di procedura penale, art.606 lett. b) ed e)

    Richiamate in relazione ai vizi di motivazione dedotti dal ricorrente Bardi; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e inammissibile rispetto alle censure previste da queste lettere.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 art.23 comma 8

    citato nella sentenza come riferimento al deposito della requisitoria del P.M.

    Riferimento formale al deposito della requisitoria del Pubblico Ministero; non decisivo sul merito.

  • giurisprudenza, Sez. U, n.29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Richiamata per il principio secondo cui la gravità della violenza o della minaccia non determina di per sé la qualificazione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione; rileva invece se la pretesa è azionabile in sede giudiziale.

Massime di principio

  • Chi agisce con violenza o minaccia per far valere un credito di origine illecita può essere ritenuto responsabile di estorsione anche se non è l'originario titolare del credito, quando si sia surrogato in un credito non tutelabile in sede giudiziale.
  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione si fonda sulla azionabilità giudiziale della pretesa e sull'elemento psicologico (dolo di ottenere un profitto ingiusto), non sulla sola intensità della violenza o della minaccia.
  • La consapevolezza dell'illiceità del credito può essere desunta dalle circostanze; l'assenza di prova che l'attore abbia personalmente ceduto sostanze stupefacenti non esclude la rilevanza della surrogazione in un credito illecito.
  • Le impugnazioni devono contenere censure specifiche e motivate: motivi vaghi o generici possono essere dichiarati inammissibili.
  • Se la Cassazione riqualifica il fatto, la decisione viene annullata con rinvio per la rideterminazione della pena, e possono essere disposte spese e ammende in capo al condannato.

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