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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42647/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Costa, detenuto in regime ex art. 41-bis, aveva chiesto lo svolgimento di colloqui visivi con i familiari tramite videoconferenza (piattaforma Skype). Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva rigettato il reclamo per il silenzio dell'Amministrazione penitenziaria; il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva invece accolto il reclamo ritenendo che le limitazioni agli spostamenti dovute all'emergenza COVID-19 giustificassero l'uso del videocollegamento. Il Ministero ha impugnato sostenendo che, alla data rilevante, erano intervenute sopravvenienze normative (d.l. n.52/2021 e art. 1-bis introdotto dalla legge n.61/2021) che avevano rimosso il divieto di spostamento tra Regioni e consentivano comunque gli spostamenti per svolgere colloqui, per cui mancava l'impossibilità oggettiva che giustificasse i colloqui a distanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando la giurisprudenza che ammette i videocolloqui in caso di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza (anche per detenuti in 41-bis, con cautele tecniche), ha censurato il Tribunale di sorveglianza per non aver valutato le sopravvenienze normative che avevano eliminato i divieti di spostamento e per non aver verificato concretamente se persistesse l'impossibilità di colloqui in presenza. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, disponendo che venga accertata la perdurante attualità dei presupposti per il videocollegamento.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata rispetto alle limitazioni e modalità dei colloqui; la Corte valuta la corretta applicazione nel contesto dei colloqui a distanza.

  • art. 41-bis, Ordinamento penitenziario

    Regime differenziato che ammette restrizioni ai colloqui per esigenze di ordine e sicurezza; tuttavia non esclude il diritto ai colloqui visivi e consente il videocollegamento solo se giustificato da impossibilità o grave difficoltà, con cautele tecniche.

  • art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (conv. in legge n. 87/2021)

    Disposizione che ha rimosso, a far data dal 26 aprile 2021, il divieto generale di spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni; la Corte ritiene che tale sopravvenienza normativa debba essere valutata nel giudizio sulla persistenza dell'impossibilità.

  • art. 1-bis, d.l. 13 marzo 2021, n. 30 (introdotto dalla legge di conversione n. 61/2021)

    Prevede che gli spostamenti per svolgere colloqui con i congiunti siano consentiti in deroga alle restrizioni COVID-19 quando necessari a preservare la salute fisica o psichica del detenuto; elemento che può rendere superfluo il ricorso al videocollegamento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso indicato (violazione e errata applicazione di norme), richiamato per la censura in Cassazione.

  • artt. 29, 30, 31 Cost.

    Riferimenti costituzionali alla tutela della famiglia e alle relazioni familiari che fondano l'importanza dei colloqui detentivi.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Riferimento al diritto alla vita privata e familiare, posto a presidio del diritto ai colloqui visivi.

Massime di principio

  • I colloqui visivi con i familiari possono essere sostituiti da videocollegamenti solo in presenza di impossibilità oggettiva o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza.
  • Anche per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis il videocollegamento è ammissibile, ma richiede cautele tecniche e motivazione adeguata a evitare indebite comunicazioni con l'esterno.
  • Il giudizio sul reclamo è dinamico: il Tribunale deve verificare la perdurante attualità dei presupposti al momento del nuovo esame, tenendo conto delle sopravvenienze normative e fattuali.
  • Sopravvenute modifiche normative che rimuovono restrizioni (es. divieti di spostamento) incidono direttamente sulla valutazione della necessità del videocollegamento e devono essere esaminate dal giudice.
  • L'Amministrazione penitenziaria, in caso di diniego di colloqui in presenza, deve fornire motivazioni concrete e valutazioni basate sulla situazione attuale; l'assenza di motivazione può comportare accoglimento del reclamo.
  • La tutela della salute fisica o psichica del detenuto può giustificare misure derogatorie per consentire colloqui in presenza nonostante restrizioni generali; tale circostanza va valutata caso per caso.

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