Cassazione Penale, Sentenza n. 42647/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Costa, detenuto in regime ex art. 41-bis, aveva chiesto lo svolgimento di colloqui visivi con i familiari tramite videoconferenza (piattaforma Skype). Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva rigettato il reclamo per il silenzio dell'Amministrazione penitenziaria; il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva invece accolto il reclamo ritenendo che le limitazioni agli spostamenti dovute all'emergenza COVID-19 giustificassero l'uso del videocollegamento. Il Ministero ha impugnato sostenendo che, alla data rilevante, erano intervenute sopravvenienze normative (d.l. n.52/2021 e art. 1-bis introdotto dalla legge n.61/2021) che avevano rimosso il divieto di spostamento tra Regioni e consentivano comunque gli spostamenti per svolgere colloqui, per cui mancava l'impossibilità oggettiva che giustificasse i colloqui a distanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando la giurisprudenza che ammette i videocolloqui in caso di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza (anche per detenuti in 41-bis, con cautele tecniche), ha censurato il Tribunale di sorveglianza per non aver valutato le sopravvenienze normative che avevano eliminato i divieti di spostamento e per non aver verificato concretamente se persistesse l'impossibilità di colloqui in presenza. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, disponendo che venga accertata la perdurante attualità dei presupposti per il videocollegamento.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Norma richiamata rispetto alle limitazioni e modalità dei colloqui; la Corte valuta la corretta applicazione nel contesto dei colloqui a distanza.
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
Regime differenziato che ammette restrizioni ai colloqui per esigenze di ordine e sicurezza; tuttavia non esclude il diritto ai colloqui visivi e consente il videocollegamento solo se giustificato da impossibilità o grave difficoltà, con cautele tecniche.
art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (conv. in legge n. 87/2021)
Disposizione che ha rimosso, a far data dal 26 aprile 2021, il divieto generale di spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni; la Corte ritiene che tale sopravvenienza normativa debba essere valutata nel giudizio sulla persistenza dell'impossibilità.
art. 1-bis, d.l. 13 marzo 2021, n. 30 (introdotto dalla legge di conversione n. 61/2021)
Prevede che gli spostamenti per svolgere colloqui con i congiunti siano consentiti in deroga alle restrizioni COVID-19 quando necessari a preservare la salute fisica o psichica del detenuto; elemento che può rendere superfluo il ricorso al videocollegamento.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso indicato (violazione e errata applicazione di norme), richiamato per la censura in Cassazione.
artt. 29, 30, 31 Cost.
Riferimenti costituzionali alla tutela della famiglia e alle relazioni familiari che fondano l'importanza dei colloqui detentivi.
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riferimento al diritto alla vita privata e familiare, posto a presidio del diritto ai colloqui visivi.
Massime di principio
- I colloqui visivi con i familiari possono essere sostituiti da videocollegamenti solo in presenza di impossibilità oggettiva o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza.
- Anche per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis il videocollegamento è ammissibile, ma richiede cautele tecniche e motivazione adeguata a evitare indebite comunicazioni con l'esterno.
- Il giudizio sul reclamo è dinamico: il Tribunale deve verificare la perdurante attualità dei presupposti al momento del nuovo esame, tenendo conto delle sopravvenienze normative e fattuali.
- Sopravvenute modifiche normative che rimuovono restrizioni (es. divieti di spostamento) incidono direttamente sulla valutazione della necessità del videocollegamento e devono essere esaminate dal giudice.
- L'Amministrazione penitenziaria, in caso di diniego di colloqui in presenza, deve fornire motivazioni concrete e valutazioni basate sulla situazione attuale; l'assenza di motivazione può comportare accoglimento del reclamo.
- La tutela della salute fisica o psichica del detenuto può giustificare misure derogatorie per consentire colloqui in presenza nonostante restrizioni generali; tale circostanza va valutata caso per caso.
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