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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5981/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unicredit impugnava il decreto del 5 aprile 2023 che, pur avendo ammesso il credito della banca in prededuzione, aveva subordinato l'operatività del pegno costituito a favore della banca alla "compatibilità" con la fase liquidatoria. La banca sosteneva che, trattandosi di pegno irregolare accessorio di un credito prededucibile, avrebbe dovuto poter soddisfarsi direttamente sui beni dati in garanzia senza essere vincolata ai tempi e alle modalità del riparto; denunciava violazione degli artt. 1851, 1782 e 2803 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il credito di Unicredit è prededucibile, ma ha ritenuto legittimo che il Tribunale abbia inserito l'operatività del pegno all'interno della fase liquidatoria subordinandone l'esercizio alla "compatibilità" con le esigenze della procedura (principi di graduazione e proporzionalità tipici delle procedure concorsuali). La Corte ha indicato che, essendo ormai accertato il carattere prededucibile del credito, è onere della banca chiedere l'autorizzazione del giudice delegato per soddisfarsi con le modalità proprie del pegno irregolare e impugnare eventuali provvedimenti che rifiutino tale autorizzazione. Il ricorso è stato rigettato e Unicredit condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    art. 59, commi sesto e ss.

    Norma utilizzata per l'opposizione esperita da Unicredit; disciplina le opposizioni nei procedimenti di prevenzione e le modalità di ammissione dei crediti nella procedura

  • Codice Civile

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del pegno e dei diritti reali; la Corte ha ritenuto che la costituzione di pegno accessorio non esclude che l'esercizio della garanzia possa essere subordinato alle esigenze di compatibilità con la fase liquidatoria della procedura concorsuale

  • Legge fallimentare / Codice della crisi e dell'insolvenza (CCI)

    art. 111 L. fall. (richiamata), art. 6 CCI

    Forniscono la definizione sistematica del concetto di prededuzione quale categoria processuale e collegano la prededuzione alla disciplina delle procedure concorsuali

  • Normativa sulla prededuzione (art. 54 cit.)

    Secondo il dispositivo richiamato, i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del riparto previa autorizzazione del giudice delegato; la Corte ha però osservato che quando il credito non è incontestato la procedura di ammissione e le esigenze di liquidazione possono modulare i tempi dell'esercizio della garanzia

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. civ. n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456)

    Richiamata per spiegare la distinzione tra prededuzione (istituto processuale legato ai tempi e modi di pagamento nella procedura) e privilegio (prelazione sostanziale), e per sostenere che la prededuzione è finalizzata a rendere efficiente la procedura e può richiedere graduazione e proporzionalità

Massime di principio

  • La prededuzione è un istituto processuale collegato alla procedura concorsuale: attribuisce precedenza nel pagamento ma rimane soggetta ai principi di graduazione e proporzionalità tipici della liquidazione.
  • Il pegno accessorio a un credito riconosciuto prededucibile non garantisce automaticamente la possibilità di escussione immediata e autonoma: l'operatività del pegno può essere subordinata alla "compatibilità" con la fase liquidatoria per tutelare le esigenze della procedura.
  • Se un credito è stato riconosciuto prededucibile, il creditore deve richiedere al giudice delegato l'autorizzazione a soddisfarsi (es. attraverso il pegno irregolare); in caso di diniego è possibile impugnare il provvedimento.
  • Il privilegio (prelazione sostanziale) e la prededuzione (precedenza processuale) sono istituti distinti: la presenza di un diritto reale di prelazione non elimina le valutazioni procedurali inerenti la liquidazione comune dei beni.
  • Quando il credito non è "liquido, esigibile e non contestato", non è automatica la soddisfazione al di fuori del riparto; la contestazione o profili di concorsualità possono giustificare la sospensione dell'escussione del bene gravato da pegno fino a decisione del giudice delegato.
  • In sede di prevenzione e liquidazione, è strategico ottenere un pronunciamento formale del giudice delegato sull'autorizzazione all'esercizio delle garanzie e conservare la possibilità di ricorso immediato contro eventuali dinieghi.

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