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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35402/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.). Due censure: 1) violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., con la doglianza che non vi sarebbero stati "artifici e raggiri" in quanto il ricorrente avrebbe fornito la propria identità alla parte offesa, configurandosi così un mero inadempimento contrattuale; 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sull'1° motivo ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà un'argomentazione sulla valutazione del fatto e sulla completezza della motivazione, materia riservata ai giudici di merito; la Corte territoriale e il giudice di primo grado avevano fornito motivazione congrua (rilevando, fra l'altro, l'uso di una carta ricaricabile intestata ad altro soggetto rinvenuta presso l'imputato e l'accertamento dell'inesistenza dell'abitazione offerta in locazione). Ha inoltre precisato che la fornitura delle proprie generalità non esclude in astratto la configurabilità della truffa quando sussistano elementi sintomatici di simulazione della disponibilità del bene e mancata restituzione delle somme. Sul 2° motivo ha ritenuto la censura aspecifica e non ammissibile, anche perché la questione della tenuità non risultava prospettata nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La norma sulla truffa è stata interpretata nel senso che gli "artifici e raggiri" possono desumersi anche dalla simulazione di disponibilità del bene/servizio e dalla mancata restituzione delle somme; la mera indicazione delle proprie generalità non esclude automaticamente la truffa.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    I benefici della disciplina sulla particolare tenuità del fatto devono essere prospettati con specificità e, se la questione non è stata sollevata nel merito, non può essere valorizzata in sede di legittimità con argomentazioni aspecifiche.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, applicato correttamente le regole logiche e dato risposta alle deduzioni delle parti; non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per profili di colpa dell'autore; la Corte ha applicato tale previsione disponendo il versamento di euro 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)

    Richiamata in relazione ai criteri valutativi per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., come supporto giurisprudenziale alla decisione sulla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione dei fatti: i motivi che in realtà mirano a un diverso apprezzamento probatorio risultano inammissibili o infondati se la motivazione dei giudici di merito è congrua.
  • In materia di truffa telematica, la semplice indicazione delle proprie generalità non esclude automaticamente l'esistenza di "artifici e raggiri": elementi come la simulazione di disponibilità del bene e la mancata restituzione delle somme possono integrare il reato.
  • La questione della particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis) deve essere dedotta con specificità e, preferibilmente, proposta già in sede di merito; argomentazioni aspecifiche in cassazione non sono ammesse.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure mirate alla correttezza dell'iter motivazionale (art. 606 lett. e) c.p.p.); le critiche meramente alternative o riformulazioni del fatto sono inefficaci.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare oltre alle spese processuali anche l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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