Cassazione Civile, Ordinanza n. 27270/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello dell'Ufficio nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2014, costi ritenuti non giustificati e quindi indeducibili, con conseguente determinazione di un maggior reddito imponibile. L'accertamento ha inciso anche sui due soci della società, ciascuno titolare del 50%, in ragione del regime di trasparenza fiscale adottato dalla società. In primo grado la CTP ha accolto nel merito i ricorsi dei contribuenti, ritenendo infondate le contestazioni sui costi per prestazioni professionali e sponsorizzazioni. In appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio, reputando invalida la sottoscrizione dell'atto perché il capo dell'ufficio firmatario non aveva prodotto la delega del Direttore provinciale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell'Ufficio per difetto di delega; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la sottoscrizione dell'appello da parte del preposto al reparto competente è validamente apposta anche senza esibizione della specifica delega, salvo che sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o l'usurpazione del potere di impugnare.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
È richiamato insieme all'art. 11 per censurare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; la Corte ne valorizza l'applicazione nel senso che la legittimazione processuale dell'Ufficio non è esclusa dalla mancata produzione della delega, se il sottoscrittore è il preposto al reparto competente e non sia provata l'usurpazione del potere.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2
La norma è interpretata nel senso che la provenienza dell'atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia e la volontà di impugnare si presumono validamente espresse quando sottoscrive il preposto al reparto competente, salvo prova contraria sulla carenza di appartenenza o sull'usurpazione del potere.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo per violazione di legge relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il parametro del secondo motivo, dichiarato assorbito, relativo alla dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dell'Ufficio finanziario sottoscritto dal preposto al reparto competente è validamente imputabile all'Amministrazione anche se in giudizio non venga prodotta la specifica delega del titolare dell'ufficio.
- La mancata esibizione della delega non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre una specifica eccezione e la prova che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio appellante oppure che ha usurpato il potere di impugnare.
- Quando un motivo di ricorso in cassazione è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto agli altri, il suo accoglimento comporta l'assorbimento dei motivi ulteriori.
- Se la sentenza di appello dichiara erroneamente inammissibile l'impugnazione per un preteso difetto di delega del sottoscrittore, la decisione va cassata con rinvio per l'esame dei motivi di appello rimasti inesaminati.
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