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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35578/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Nel giudizio di divisione ereditaria una coerede agiva nei confronti degli altri partecipanti alla comunione ereditaria. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle somme che assumevano di avere anticipato per il pagamento di debiti ereditari. La domanda veniva dichiarata inammissibile perché ritenuta tardiva sia in primo grado sia in appello. I soccombenti ricorrevano per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione della Corte d'appello di Palermo per non avere considerato che il rinvio dell'udienza di prima comparizione sarebbe stato disposto dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., con conseguente spostamento in avanti del termine di costituzione e tempestività della riconvenzionale. La resistente resisteva con controricorso; un'altra intimata non svolgeva difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il principio invocato dai ricorrenti era corretto, ma la loro censura non investiva un errore di diritto: la sentenza impugnata aveva affermato in modo espresso che il rinvio dell'udienza era stato disposto d'ufficio dal presidente di sezione e non dal giudice istruttore. La deduzione contraria dei ricorrenti mirava quindi a contestare una svista materiale della sentenza di merito, configurabile al più come errore di fatto deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 168-bis, comma 4, c.p.c.

    Il rinvio d'ufficio dell'udienza disposto dal presidente di sezione non riapre i termini per la costituzione del convenuto.

  • art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

    Solo il rinvio dell'udienza disposto dal giudice istruttore comporta lo spostamento del termine utile per la costituzione e, quindi, per evitare la decadenza dalla riconvenzionale o dall'appello incidentale.

  • art. 166 c.p.c.

    In coordinamento con gli artt. 167 e 343 c.p.c., individua come rilevante ai fini della decadenza il termine collegato all'udienza fissata nell'atto di citazione o, se applicabile, a quella fissata dal giudice istruttore.

  • art. 167 c.p.c.

    Concorre, insieme all'art. 166 c.p.c., a regolare la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale.

  • art. 343 c.p.c.

    Concorre, insieme agli artt. 166 e 167 c.p.c., a regolare la decadenza in tema di appello incidentale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa è rimedio proprio della revocazione, non del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per segnalare il deposito tardivo della memoria della controricorrente, senza incidenza sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione disposto dal presidente di sezione non equivale al rinvio operato dal giudice istruttore ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. e non comporta la riapertura dei termini per la costituzione del convenuto.
  • Ai fini della tempestività della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, rileva solo il termine collegato all'udienza indicata nell'atto introduttivo oppure, se ricorre il rinvio del giudice istruttore, quello collegato alla nuova udienza fissata da quest'ultimo.
  • Quando la censura attacca non l'errore di giudizio della sentenza ma una svista materiale circa un dato fattuale decisivo, il rimedio non è il ricorso per cassazione bensì, se ne ricorrono i presupposti, la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • In sede di legittimità, la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito è inammissibile se si risolve nella denuncia di un errore materiale della sentenza e non di una violazione di legge o di un vizio della motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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