Cassazione Civile, Ordinanza n. 14128/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IVA per l'anno 2012. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, ma in appello la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, dopo aver riunito i giudizi relativi all'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a quello dell'Agenzia delle entrate, aveva ritenuto legittimo il diniego di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate e accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con conseguente soccombenza del contribuente. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione. Dopo il ricorso, l'Amministrazione annullava il diniego di definizione agevolata; inoltre, secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente, la cartella era stata anche sgravata. Le controparti chiedevano la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuto annullamento del diniego di condono. Il contribuente, con istanza di fissazione dell'udienza, chiedeva che fosse rimessa la causa al giudice di merito affinché dichiarasse l'estinzione dell'intero giudizio per cessazione della materia del contendere, comprensivo anche del contenzioso sulla cartella.
La decisione
La Corte, prendendo atto dell'annullamento del diniego di definizione agevolata e richiamando il precedente decreto della sezione filtro che già aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, ha ritenuto che tale annullamento comportasse l'estinzione dell'intero giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo, assorbendo l'esame dei motivi del ricorso per cassazione. Ha altresì affermato che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
L'annullamento del diniego di definizione agevolata della lite comporta l'estinzione dell'intero giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel caso di estinzione del giudizio non sussistono i presupposti processuali per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla il diniego di definizione agevolata della controversia tributaria, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e può dichiararsi l'estinzione dell'intero processo per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio assorbe l'esame dei motivi del ricorso per cassazione, che restano quindi non scrutinati nel merito.
- Nel processo estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- In caso di estinzione del giudizio non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- L'annullamento sopravvenuto dell'atto presupposto può travolgere l'intero contenzioso, rendendo improcedibile la prosecuzione del giudizio di legittimità.
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