Cassazione Penale, Sentenza n. 17078/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare ha dedotto: errata valutazione della prova indiziaria e identificazione della responsabile (art. 192 e 533 c.p.p.), omissione di specifici esami delle censure di appello, mancata prova della riferibilità alla imputata dell'inserzione internet messa in vendita senza disponibilità del bene, inversione dell'onere della prova in tema di responsabilità, attribuzione di un accordo criminoso con lo zio sulla base del solo rapporto di parentela, e omesso esame di un elemento probatorio rilevante (identificazione certa dell'interlocutore della persona offesa nello zio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato adeguatamente e logicamente le prove: era provato il trasferimento delle somme sul conto cointestato e la titolarità dell'utenza telefonica utilizzata per i contatti con la vittima; in assenza di elementi contrari non è illogico ritenere che il titolare del conto sia anche beneficiario del profitto e quindi corresponsabile, almeno a titolo di concorso; la sola parentela non prova un accordo criminoso; non è avvenuta inversione dell'onere della prova né travisamento della prova; molte doglianze erano mera ripetizione di motivi già esaminati in appello e pertanto inammissibili. Per l'inammissibilità è stata condannata la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la condanna riguarda il reato di truffa di cui a tale articolo; la sentenza di merito ha confermato la responsabilità per questo reato.
Riferimento alle regole sull'identificazione e sulla valutazione della prova; la Corte di legittimità conferma che la valutazione dell'identità dell'autore rientra nel giudizio di merito e non è stato dato travisamento.
Norma procedurale relativa al dispositivo della sentenza di merito e ai suoi contenuti; richiamata nel contesto della valutazione della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Individua i motivi di ricorso per violazione di legge e per omesso esame di questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto i rilievi della difesa ricomprendibili in una inammissibile riedizione delle critiche di merito già respinte.
Consente la condanna alle spese e la determinazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre euro 3.000.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata nel contesto della valutazione dei profili di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera ripetizione in cassazione di argomentazioni già esaminate e respinte in sede di appello è inammissibile: il ricorso deve contenere censure specifiche e non un generico riesame del merito.
- La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione del merito a quella della Corte territoriale quando quest'ultima abbia dato motivazioni logiche e congrue: i rilievi sulla persuasività delle prove richiedono una critica argomentata e non semplice dissenso.
- La titolarità o cointestazione di un conto corrente su cui confluisce il profitto di una truffa e la titolarità dell'utenza telefonica usata per i contatti costituiscono elementi di fatto rilevanti che, in assenza di prove contrarie, possono giustificare la responsabilità, anche in concorso.
- Il rapporto di parentela tra imputato e terzi non è, di per sé, indice di partecipazione al reato: servono elementi concreti che dimostrino una partecipazione consapevole.
- Non costituisce inversione dell'onere della prova l'affermazione che, senza elementi contrari, è logico ritenere che il titolare di risorse utilizzate per il profitto del reato ne sia il beneficiario; l'onere della prova resta a carico dell'accusa.
- La Corte d'appello non è obbligata a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive se la motivazione complessiva mostra chiaramente perché le prospettazioni siano state ritenute inconsistenti.
- Per contrastare una ricostruzione basata su intestazione di documento o utenze, la difesa deve allegare ed eventualmente provare elementi contrari (ad es. denuncia di smarrimento di documenti) per far emergere l'estraneità del titolare formale.
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